23 Maggio 2025 - La sentenza

Testamento valido anche con gesti e monosillabi: la Cassazione fa chiarezza

Per i giudici supremi, se il testatore mantiene lucidità mentale, la volontà può essere espressa anche con cenni del capo, gesti o monosillabi, purché compatibili con il suo stato fisico.

Anche un semplice sì detto a bassa voce, un cenno del capo o un gesto della mano possono essere sufficienti a rendere valido un testamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9534/2025, depositata lo scorso 14 aprile, intervenendo su una vicenda familiare che aveva generato un acceso contenzioso tra fratelli.

I ricorrenti contestavano infatti la validità di un testamento predisposto davanti a un notaio, sostenendo che il defunto non avrebbe espresso chiaramente la propria volontà a causa delle sue condizioni fisiche. Ma i giudici, confermando quanto già stabilito dalla Corte d’Appello di Genova, hanno ritenuto il testamento pienamente valido, dal momento che l’incapacità del testatore riguardava solo la sfera motoria, senza intaccare in alcun modo la capacità di intendere e volere.

La volontà prevale sulla forma
La Cassazione ha ribadito un principio importante: la forma di espressione della volontà testamentaria può adattarsi alle condizioni fisiche del testatore, purché sia certa e inequivocabile. Se l’unica modalità di comunicazione possibile per chi redige testamento è quella fatta di gesti, movimenti della testa o monosillabi, questa è da considerarsi valida, a patto che sia dimostrata la piena lucidità mentale.

Le regole da rispettare
Perché un testamento espresso in modo non convenzionale possa essere riconosciuto, è necessario che la difficoltà motoria sia accertata e che non comprometta la capacità di decidere consapevolmente. Se il testatore comprende perfettamente le disposizioni che sta impartendo e queste vengono trascritte correttamente dal notaio, il valore giuridico del testamento è equiparabile a quello olografo, pubblico o segreto.

Il testamento solo orale resta nullo
L’unico limite resta il testamento orale semplice, cioè quello pronunciato da una persona pienamente in grado di scrivere o dettare un testamento regolare, ma che decide di esprimere le proprie volontà solo a voce. In Italia questa forma non è riconosciuta e non produce alcun effetto giuridico: in assenza di un documento valido, l’eredità si divide secondo le regole della successione legittima.


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