È legittimo il licenziamento comunicato via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato del lavoratore, se quest’ultimo ha indicato tale recapito per la ricezione delle comunicazioni ufficiali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 7480 del 20 marzo 2025, in un caso in cui il datore di lavoro aveva trasmesso l’atto di licenziamento all’indirizzo PEC del legale presso il cui studio il dipendente aveva eletto domicilio nell’ambito di un procedimento disciplinare.
La Suprema Corte ha chiarito che, attraverso l’elezione di domicilio, il lavoratore individua la PEC del proprio avvocato come sede idonea a ricevere gli atti, ritenendola indirettamente nella propria disponibilità, grazie al rapporto fiduciario con il legale. Inoltre, la normativa professionale attribuisce alla PEC dell’avvocato valore di domicilio digitale privilegiato, accessibile ai terzi tramite l’indice nazionale degli indirizzi PEC.
Il caso ha avuto origine da una contestazione disciplinare, seguita da un licenziamento notificato inizialmente via PEC al difensore, poi con raccomandata presso lo studio del medesimo e infine all’indirizzo di residenza del lavoratore. Quest’ultimo aveva impugnato il provvedimento, eccependo la nullità per difetto di comunicazione. Tuttavia, il ricorso era stato respinto sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Bologna.
In Cassazione, il dipendente aveva contestato due punti: l’omessa motivazione sulla nullità del licenziamento e la presunta illegittimità della notifica via PEC all’avvocato, sostenendo che all’epoca dei fatti tale modalità non fosse prevista dalla normativa. La Cassazione ha respinto il ricorso, rilevando che il lavoratore aveva eletto domicilio presso lo studio del legale e che, già allora, la legge riconosceva la PEC dell’avvocato quale domicilio digitale privilegiato.
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