30 Ottobre 2019 -

Obbligo di formazione continua non valido dopo 25 anni di iscrizione all’albo

L’art. 11 della legge 247/12 stabilisce che gli avvocati sono soggetti all’obbligo di formazione continua e costante al fine di assicurare la qualità delle loro prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede anche l’esenzione o l’esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati iscritti all’albo da…

L’art. 11 della legge 247/12 stabilisce che gli avvocati sono soggetti all’obbligo di formazione continua e costante al fine di assicurare la qualità delle loro prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede anche l’esenzione o l’esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati iscritti all’albo da almeno 25 anni.

Tale esenzione può essere applicata anche retroattivamente in base al superamento del principio del tempus regit actum, ossia l’idea che a un illecito disciplinare debba applicarsi la sanzione vigente nel momento stesso in cui l’illecito è commesso e non quella successiva, più favorevole al colpevole.

IL CASO DI RIFERIMENTO

Nell’ottobre 2014 un avvocato impugnava la decisione del COA di Brescia che gli infliggeva la sanzione della censura.

A seguito di verifiche, il COA scopriva infatti che l’avvocato aveva conseguito solo 19 crediti formativi e non i 31 previsti. Lo invitava pertanto a fornire chiarimenti indicando che, in mancanza quantitativa o qualitativa di questi, avrebbe provveduto all’avvio di un procedimento disciplinare.

L’avvocato ammetteva la propria mancanza giustificandola con la difficoltà nell’uso degli strumenti informatici necessari a individuare i corsi formativi e a iscrivervisi.
Aggiungeva poi di essersi impegnato a tenersi aggiornato con “i metodi della sua epoca”.
Si diceva disponibile a porre rimedio alla sua mancanza, a rispettare l’obbligo di formazione in futuro e confidava nella comprensione dell’Ordine territoriale che però finiva col ritenerlo responsabile e decideva di applicare la sanzione.

Il COA ha valutato inadeguate le ragioni dell’avvocato e ha concluso che la difficoltà nell’utilizzo delle tecnologia non potesse essere considerata un’attenuante. Anzi, quest’ultima poteva risultare addirittura un ostacolo all’esercizio della professione in previsione dell’introduzione del PCT.

DECADENZA DELL’OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA

A questo punto l’avvocato ricorreva riferendosi al già citato art. 11, comma 2, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e all’esenzione dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati iscritti all’albo da almeno venticinque anni.

Il ricorrente inoltre adduceva che “l’intervento del legislatore integrava per i soggetti esentati l’ipotesi della c.d. “abolitio criminis” e che, comunque, la disposizione integrava e costituiva norma più favorevole per l’incolpato con ogni conseguente effetto, anche in ordine alla sua retroattività.”

L’avvocato ricorrente risultava essersi iscritto all’albo nel febbraio 1982, ricadendo pienamente nella casistica indicata dall’art.11.

A fronte della non ravvisabilità della violazione contestata, il ricorrente chiedeva il proscioglimento e solo l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Leggi la sentenza.

 

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