Redazione 1 Aprile 2025

Ripetizione dell’indebito: diritto di accesso agli estratti conto bancari

Con l’ordinanza n. 8175 depositata oggi, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali riguardo al diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria in caso di ripetizione dell’indebito. Secondo la Suprema Corte, l’istanza di esibizione di documenti bancari, prevista dall’articolo 210 c.p.c., deve essere preceduta da una richiesta formale alla banca, come stabilito dall’articolo 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB). Il cliente ha il diritto di richiedere copia degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni, ma solo dopo che sia trascorso il termine di novanta giorni dalla richiesta senza che la banca abbia adempiuto.

La decisione nasce dal ricorso di una società nei confronti di un istituto bancario, a causa di presunti addebiti illegittimi legati a interessi non dovuti, spese e commissioni non pattuite, e l’applicazione di tassi illegittimi su un conto corrente aperto nel 1987 e estinto nel 1999. In primo grado, la società aveva ottenuto una parziale accoglimento della sua domanda di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, ma la Corte d’Appello aveva annullato la sentenza, evidenziando gravi lacune nella documentazione prodotta, che non consentivano una corretta ricostruzione dell’andamento del conto.

Nel ricorso in Cassazione, la parte lamentava il mancato accoglimento della propria istanza di esibizione dei documenti, ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché non è stato fornito alcun elemento che attestasse che, prima del processo, fosse stata effettuata la richiesta formale di copia degli estratti conto alla banca. La Corte ha sottolineato che, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di esibizione, è necessario che il correntista abbia già richiesto la documentazione direttamente alla banca, e che siano trascorsi novanta giorni senza che la banca abbia fornito i documenti richiesti.

La Cassazione ha, inoltre, precisato che l’onere della prova incombe sul correntista che agisce in ripetizione dell’indebito, il quale deve fornire la documentazione necessaria per supportare la propria richiesta. Tuttavia, il tribunale ha ribadito che questo onere non è particolarmente gravoso, soprattutto grazie alla gestione online dei rapporti bancari e alla facile reperibilità dei dati.

In definitiva, la Corte ha stabilito che l’istanza di esibizione dei documenti bancari è ammissibile solo se preceduta da una richiesta formale degli estratti conto, come previsto dalla legge, altrimenti si rischia di incorrere in una richiesta esplorativa incompatibile con lo strumento processuale previsto. Pertanto, la società ha visto respinto il proprio ricorso per il mancato rispetto di questa procedura.


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