Roma – Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024, ha chiarito che, nell’ambito disciplinare forense, la mancanza di una specifica tipizzazione di un comportamento scorretto non esclude la possibilità di sanzionarlo.
A differenza del diritto penale, dove vige il principio della stretta tipicità dell’illecito, il sistema deontologico degli avvocati prevede una tipizzazione delle condotte vietate solo “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012). Questo significa che anche comportamenti non espressamente descritti nel Codice Deontologico possono essere oggetto di sanzione, purché violino i principi fondamentali della professione, come indipendenza, lealtà, probità, dignità e decoro.
Secondo il CNF, il rispetto di questi doveri non si esaurisce nell’attività strettamente professionale, ma si estende anche alla vita privata dell’avvocato. Ne consegue che la mancanza di una norma che descriva in modo tassativo una condotta illecita non garantisce alcuna immunità disciplinare, poiché l’ordinamento prevede clausole di chiusura in grado di colmare eventuali lacune.
Questa interpretazione conferma un orientamento consolidato volto a garantire l’integrità della professione forense, tutelando il decoro e la fiducia che la società ripone negli avvocati.
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