La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7489 depositata il 21 marzo 2025, ha stabilito che il singolo condomino può opporsi all’esecuzione di un debito condominiale se dimostra la propria estraneità alla sua origine. Il principio si applica, ad esempio, nei casi in cui l’acquirente dell’immobile sia subentrato dopo la delibera che ha generato l’obbligazione.
Il caso esaminato riguarda un condomino che aveva ricevuto un precetto di circa 10mila euro da parte dell’impresa che aveva eseguito il rifacimento della facciata dell’edificio. L’interessato ha contestato il pagamento, poiché l’acquisto della sua abitazione era avvenuto nel 2010, cinque anni dopo la delibera condominiale che aveva disposto i lavori.
Dopo una prima vittoria in tribunale, la Corte d’Appello aveva invece ribaltato la decisione, affermando che la sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 2016, relativa all’intero condominio, avesse valore esecutivo anche nei confronti del ricorrente. La Cassazione, tuttavia, ha annullato tale interpretazione, ribadendo che la pronuncia contro il condominio non determina automaticamente l’obbligo di pagamento per tutti i singoli proprietari.
La Suprema Corte ha sottolineato che il singolo condomino, in sede di esecuzione, può far valere la propria posizione, dimostrando di non essere tenuto al pagamento del debito per ragioni personali, come l’acquisto dell’immobile in un momento successivo alla delibera che ha generato l’obbligo.
Ora la parola passa nuovamente alla Corte d’Appello di Genova, che dovrà riesaminare il caso alla luce del principio affermato dalla Cassazione.
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