La revocazione di una sentenza passata in giudicato per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) può essere invocata solo in presenza di una violazione che abbia compromesso un diritto di status della persona. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7128/2025, depositata il 18 marzo, che fornisce un’interpretazione restrittiva dell’articolo 391-quater del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia (Dlgs 149/2022).
Il limite imposto dalla Cassazione
Secondo la Suprema Corte, il rimedio della revocazione non è applicabile in tutti i casi in cui la Corte EDU abbia dichiarato contraria alla Convenzione una decisione nazionale. È invece circoscritto alle sole sentenze che abbiano negato, ritardato o erroneamente attribuito uno status personale, generando un pregiudizio non risarcibile con un indennizzo economico.
Di conseguenza, la revocazione non può essere richiesta quando la decisione nazionale ha riguardato esclusivamente una richiesta risarcitoria, anche se relativa a un diritto fondamentale della persona.
Il caso concreto e la decisione della Corte
Nel caso esaminato, i ricorrenti avevano chiesto la revocazione di una sentenza definitiva che aveva respinto la loro richiesta di risarcimento per la morte di un familiare, avvenuta nella camera dei fermati della Questura di Milano. La Corte EDU aveva riconosciuto una somma per i danni non patrimoniali, ma la Cassazione ha ritenuto che tale indennizzo fosse sufficiente a compensare la violazione accertata, escludendo quindi la possibilità di revocazione.
Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione
La Terza Sezione Civile ha affermato che l’articolo 391-quater c.p.c. può essere invocato solo se la sentenza passata in giudicato ha negato o ritardato il riconoscimento di uno status personale o se ha attribuito erroneamente uno status pregiudizievole. In tutti gli altri casi, quando la richiesta originaria aveva già una finalità risarcitoria o di compensazione per equivalente, la revocazione non è ammessa.
Con questa pronuncia, la Cassazione delimita in modo netto l’applicabilità del nuovo istituto, confermandone l’uso solo per le questioni legate allo status della persona e non per generiche violazioni di diritti fondamentali.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Bonus edilizi: scoperte delle grosse truffe
Mercoledì 22 marzo 2023 sono state arrestate 10 persone nell’ambito di alcune indagini condotte dalla Guardia di Finanza, riguardo due truffe collegate ai bonus edilizi.…

Un disegno di legge per istituire due Albi Speciali per laureati e praticanti
Nel marzo del 2020, su 470.000 professionisti che hanno deciso di richiedere il bonus da 600 euro, 140.00 erano avvocati. Parliamo di più della metà…

Ministero e CNF emettono le linee guida per affrontare l’emergenza Coronavirus
Lo scorso 28 febbraio 2020 il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, hanno firmato un documento contenente…