La revocazione di una sentenza passata in giudicato per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) può essere invocata solo in presenza di una violazione che abbia compromesso un diritto di status della persona. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7128/2025, depositata il 18 marzo, che fornisce un’interpretazione restrittiva dell’articolo 391-quater del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia (Dlgs 149/2022).
Il limite imposto dalla Cassazione
Secondo la Suprema Corte, il rimedio della revocazione non è applicabile in tutti i casi in cui la Corte EDU abbia dichiarato contraria alla Convenzione una decisione nazionale. È invece circoscritto alle sole sentenze che abbiano negato, ritardato o erroneamente attribuito uno status personale, generando un pregiudizio non risarcibile con un indennizzo economico.
Di conseguenza, la revocazione non può essere richiesta quando la decisione nazionale ha riguardato esclusivamente una richiesta risarcitoria, anche se relativa a un diritto fondamentale della persona.
Il caso concreto e la decisione della Corte
Nel caso esaminato, i ricorrenti avevano chiesto la revocazione di una sentenza definitiva che aveva respinto la loro richiesta di risarcimento per la morte di un familiare, avvenuta nella camera dei fermati della Questura di Milano. La Corte EDU aveva riconosciuto una somma per i danni non patrimoniali, ma la Cassazione ha ritenuto che tale indennizzo fosse sufficiente a compensare la violazione accertata, escludendo quindi la possibilità di revocazione.
Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione
La Terza Sezione Civile ha affermato che l’articolo 391-quater c.p.c. può essere invocato solo se la sentenza passata in giudicato ha negato o ritardato il riconoscimento di uno status personale o se ha attribuito erroneamente uno status pregiudizievole. In tutti gli altri casi, quando la richiesta originaria aveva già una finalità risarcitoria o di compensazione per equivalente, la revocazione non è ammessa.
Con questa pronuncia, la Cassazione delimita in modo netto l’applicabilità del nuovo istituto, confermandone l’uso solo per le questioni legate allo status della persona e non per generiche violazioni di diritti fondamentali.
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