La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8361 depositata il 28 febbraio 2025, ha stabilito che in caso di notifica via PEC non andata a buon fine per cause sconosciute, il tribunale deve procedere a un nuovo invio. La decisione, che accoglie il ricorso di un uomo condannato per stalking, ribadisce la tutela del diritto di difesa rispetto alla sola efficienza del processo.
Secondo la V Sezione penale, la notifica dell’avviso di udienza al difensore dell’imputato, se non consegnata per motivi incerti, non può ritenersi valida. La giurisprudenza ha già chiarito che il difensore è responsabile della gestione della propria PEC, ma nel caso in cui la mancata consegna non sia riconducibile né al destinatario né alla cancelleria, la notifica si considera non avvenuta.
Richiamando la Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022), la Cassazione sottolinea che il diritto di difesa dell’imputato prevale sulla celerità del processo. Per questo, in assenza di una causa chiara per il mancato recapito, la cancelleria dovrà rinnovare la notifica, sfruttando proprio l’agilità dello strumento telematico.
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