Redazione 12 Novembre 2024

Strutture esterne fisse per il commercio: necessario il permesso di costruire

La Corte di Cassazione ha stabilito che le strutture esterne fisse e chiuse realizzate per esigenze permanenti di attività commerciali non rientrano tra gli interventi di “edilizia libera”. La sentenza n. 39596 del 28 ottobre 2024 afferma che tali opere non possono essere considerate “pergotende” poiché ampliano stabilmente lo spazio commerciale interno e non soddisfano esigenze temporanee.

Il caso concreto

R.F.L. e R.M., rappresentanti della “R. F… S.r.l. Società Agricola”, avevano installato una struttura di 15,36 mq dietro il loro chiosco di fiori a Marsala, con pilastri di ferro, copertura a falda e teli plastificati. Lo spazio era destinato al deposito e al lavoro su fiori e piante per evitare sole e intemperie, vista l’insufficienza dell’area interna del chiosco. Tuttavia, l’opera è stata realizzata senza permesso di costruire e senza autorizzazione regionale, in un’area classificata come zona sismica.

Il procedimento giudiziario

Il Tribunale di Marsala ha condannato i rappresentanti legali della società a due mesi di arresto e a un’ammenda di 8.000 euro ciascuno per reati previsti dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna, rigettando l’appello degli imputati, che hanno successivamente presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha confermato che, trattandosi di una struttura fissa e non temporanea, era necessario il permesso edilizio.


LEGGI ANCHE

Ritorno alla riforma Orlando: scongelata la riforma della Giustizia

Fratelli d’Italia ha depositato alla Camera una proposta di legge per ritornare alla riforma Orlando e cancellare la Bonafede. Verrà abbinata ad un analogo testo,…

Firma autografa elettronica: nessun test per verificarne la validità come prova in giudizio

Firma autografa elettronica: nessun test per verificarne la validità come prova in giudizio

Riprendiamo un interessante articolo di Giovanni Manca (ANORC) a proposito del valore della FEA, la firma autografa elettronica, come prova in sede di giudizio. TANTE…

Catania, caos alla Corte d’Appello: fascicoli danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua

Su 344 fascicoli danneggiati, a oggi, 44 fascicoli sono già stati ricostruiti, ma per quelli irrecuperabili, i procedimenti legali dovranno essere ripetuti.

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto