La Corte di Cassazione ha stabilito che le strutture esterne fisse e chiuse realizzate per esigenze permanenti di attività commerciali non rientrano tra gli interventi di “edilizia libera”. La sentenza n. 39596 del 28 ottobre 2024 afferma che tali opere non possono essere considerate “pergotende” poiché ampliano stabilmente lo spazio commerciale interno e non soddisfano esigenze temporanee.
Il caso concreto
R.F.L. e R.M., rappresentanti della “R. F… S.r.l. Società Agricola”, avevano installato una struttura di 15,36 mq dietro il loro chiosco di fiori a Marsala, con pilastri di ferro, copertura a falda e teli plastificati. Lo spazio era destinato al deposito e al lavoro su fiori e piante per evitare sole e intemperie, vista l’insufficienza dell’area interna del chiosco. Tuttavia, l’opera è stata realizzata senza permesso di costruire e senza autorizzazione regionale, in un’area classificata come zona sismica.
Il procedimento giudiziario
Il Tribunale di Marsala ha condannato i rappresentanti legali della società a due mesi di arresto e a un’ammenda di 8.000 euro ciascuno per reati previsti dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna, rigettando l’appello degli imputati, che hanno successivamente presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha confermato che, trattandosi di una struttura fissa e non temporanea, era necessario il permesso edilizio.
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