6 Novembre 2024 - Novità giurisprudenziali

La notifica PEC non si perfeziona senza la ricevuta di avvenuta consegna

La Cassazione ha chiarito gli obblighi dell’avvocato in caso di mancata consegna di una notifica via PEC dovuta alla saturazione della casella del destinatario.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, hanno chiarito gli obblighi dell’avvocato in caso di mancata consegna di una notifica via PEC dovuta alla saturazione della casella del destinatario. Secondo i giudici, nel regime precedente al D.Lgs. n. 149 del 2022, la notifica PEC non si perfeziona senza la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), anche se il mancato recapito dipende dal destinatario. In questi casi, il notificante deve riavviare la procedura notificatoria utilizzando le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile per evitare decadenze.

Il caso riguarda G.C. e C.D.C., creditori della Varuga Immobiliare, i quali hanno contestato in Cassazione una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Varuga aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, avendo notificato via PEC la sentenza d’appello, con mancata consegna per casella piena. La Terza Sezione civile, rilevando contrasti interpretativi, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, che con la sentenza odierna hanno stabilito un principio fondamentale per le notifiche digitali.


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