L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 186 del 26 settembre 2024, ha chiarito i termini per la richiesta di rimborso dell’IRAP versata in eccesso a seguito della rideterminazione della base imponibile stabilita da una sentenza definitiva. Il caso esaminato riguardava un contribuente che, vincendo un procedimento contro un ex dipendente, aveva versato IRAP su emolumenti successivamente restituiti.
L’Agenzia ha precisato che non si applicano le previsioni ordinarie di rimborso in quanto il versamento dell’imposta era inizialmente dovuto. In tali casi, il termine per richiedere il rimborso è di due anni, a partire dalla data della sentenza passata in giudicato. Questa interpretazione si aggiunge ad altre situazioni in cui è stata riconosciuta l’applicazione della disciplina dei cosiddetti “rimborsi anomali.”
La giurisprudenza in materia, confermata anche da recenti sentenze della Cassazione, ribadisce che la richiesta di rimborso può essere presentata entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta, come stabilito dall’art. 21, c. 2, del D.Lgs. 546/92.
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