Gli avvocati hanno tempo fino al 31 ottobre per approfittare della seconda finestra temporale per la compensazione dei crediti legati al patrocinio a spese dello Stato con i contributi fiscali e previdenziali, inclusi quelli dovuti a Cassa Forense. Questo strumento permette ai legali di saldare le spese e gli onorari maturati in favore dello Stato mediante la compensazione con debiti previdenziali o fiscali, una misura che ha fornito sollievo economico a molti professionisti del settore.
Una misura rafforzata nel tempo
Introdotta nel 2016 grazie al Consiglio Nazionale Forense e all’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, la possibilità di compensare i crediti è stata ulteriormente potenziata nel 2022 dall’attuale guardasigilli Carlo Nordio, che ha innalzato il tetto massimo di compensazione da 10 a 40 milioni di euro. La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022) ha poi ampliato ulteriormente la portata della misura, permettendo agli avvocati di compensare i crediti non solo con i debiti fiscali o previdenziali per i dipendenti di studio, ma anche con i propri contributi previdenziali verso Cassa Forense.
Questa estensione è particolarmente utile per quei professionisti che non hanno dipendenti, ma che sono comunque tenuti a versare i propri contributi previdenziali. Una misura sostenuta con forza dalla Cassa Forense e dal Consiglio Nazionale Forense (CNF).
Come funziona la compensazione
La procedura di compensazione deve essere eseguita tramite il servizio F24Web, disponibile sui portali Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo “6868” specifico per il gratuito patrocinio. In molti casi, il modello F24 viene precompilato dalla Cassa Forense, ma gli avvocati possono compilarlo manualmente, soprattutto se hanno già effettuato alcuni pagamenti tramite PagoPA e desiderano compensare l’ultima rata.
Scadenze e attenzione ai tempi
Per usufruire della compensazione, è necessario registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) durante le finestre temporali 1° marzo-30 aprile e 1° settembre-31 ottobre. Gli avvocati devono fare attenzione a non inserire le fatture all’ultimo momento, poiché il processo di sincronizzazione può richiedere fino a 48 ore.
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