Roma – La Corte di Cassazione, Sezione Penale III, si è espressa sul blocco anticipato dell’operatività di un conto corrente disposto dalla banca su sollecitazione della polizia giudiziaria, e sull’interesse dell’indagato a impugnare il sequestro, anche se non ancora formalmente eseguito.
La sentenza n. 31958 del 6 agosto 2024, con presidente Ramacci e relatore Zunica, stabilisce che il blocco del conto corrente – eseguito anticipatamente dall’istituto bancario, su richiesta della polizia giudiziaria riguardante i rapporti di credito riconducibili all’indagato – produce lo stesso effetto di un sequestro già formalmente attuato, limitando la disponibilità delle somme depositate.
La Corte ha ribadito che il sequestro preventivo di denaro su conti correnti si articola in due fasi: prima il blocco del conto e poi il trasferimento delle somme al Fondo Unico di Giustizia (FUG). Tuttavia, già con il blocco preventivo, l’indagato perde la disponibilità dei propri fondi, situazione che dà diritto all’interessato di impugnare il provvedimento, nonostante non sia ancora avvenuta la formale esecuzione del sequestro.
I giudici hanno inoltre chiarito che, nel momento in cui la banca, allertata dalla polizia, blocca l’operatività del conto, gli effetti sono equivalenti a quelli di un sequestro eseguito. Pertanto, l’indagato può legittimamente presentare istanza di riesame, poiché il blocco anticipato crea una situazione di indisponibilità dei beni, paragonabile a quella prodotta dal provvedimento giudiziario.
La Cassazione ha infine concluso che la mancata esecuzione formale del sequestro non può giustificare l’inammissibilità della richiesta di riesame, se il blocco del conto è già stato disposto dalla banca, con effetti pratici paragonabili alla confisca. Questa sentenza segna un importante chiarimento sui diritti degli indagati, soprattutto in casi dove il sequestro preventivo viene eseguito in via anticipata da istituti bancari.
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