21 Agosto 2024 - La sentenza

Pignoramenti immobiliari: la Cassazione conferma il via libera anche in caso di sovraindebitamento

Con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, la prima sezione civile ha confermato che le banche possono procedere con l'esecuzione immobiliare anche se il debitore è coinvolto in una procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento.

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio di diritto che avrà un impatto significativo sui pignoramenti immobiliari. Con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, la prima sezione civile ha confermato che le banche possono procedere con l’esecuzione immobiliare anche se il debitore è coinvolto in una procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, l’istituto di credito ha il diritto di portare avanti il pignoramento dell’immobile del debitore, nonostante quest’ultimo sia sottoposto alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. Questa disposizione ricalca quanto già previsto per la liquidazione giudiziale, evidenziando che le procedure concorsuali non rappresentano un ostacolo per la continuazione delle esecuzioni promosse dalle banche.

La decisione della Cassazione rappresenta un duro colpo per i debitori che speravano di ottenere una sospensione dell’esecuzione immobiliare attraverso la procedura di sovraindebitamento. Al contrario, questa sentenza conferma il potere delle banche di proseguire con i pignoramenti, anche in contesti di crisi finanziaria del debitore.

Questa sentenza si inserisce in un quadro normativo complesso, in cui il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è chiamato a bilanciare le esigenze di tutela dei creditori con quelle di salvaguardia dei debitori in difficoltà. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, almeno per quanto riguarda i pignoramenti immobiliari, le garanzie offerte dalle banche rimangono prioritarie anche in presenza di procedure concorsuali di liquidazione controllata.


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