La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il reclamo endofallimentare, e non l’opposizione prevista dall’articolo 170 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle Spese di Giustizia – TUSG), è il rimedio che il professionista deve adottare quando il giudice delegato al fallimento liquida i compensi per la difesa della procedura concorsuale ammessa al gratuito patrocinio in due cause tributarie.
La natura giurisdizionale del provvedimento
Il provvedimento del giudice delegato che determina le spettanze del professionista ha una natura giurisdizionale. Tuttavia, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede che l’impugnazione avvenga nella forma del reclamo endofallimentare. Questo perché, in tali casi, prevalgono le funzioni di vigilanza del giudice delegato, il quale deve garantire una corretta gestione delle spese e dei compensi all’interno del contesto fallimentare.
Implicazioni della sentenza
La sentenza della Cassazione chiarisce un aspetto procedurale importante per i professionisti che operano nel contesto delle procedure concorsuali. Essi devono seguire l’iter del reclamo endofallimentare per contestare la liquidazione dei compensi, garantendo così il rispetto delle norme che regolano il patrocinio a spese dello Stato e la vigilanza del giudice delegato.
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