17 Luglio 2024
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Firma con sigla: vale come firma completa se riconoscibile
Roma, 17 luglio 2024 – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19584 del 16 luglio 2024, ha stabilito che l’apposizione di una sigla in luogo della firma per esteso non incide sull’efficacia giuridica della sottoscrizione, purché tale sigla sia dotata di un’individualità grafica che non ne consenta l’automatica riproducibilità e, al contrario, permetta la…
Roma, 17 luglio 2024 – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19584 del 16 luglio 2024, ha stabilito che l’apposizione di una sigla in luogo della firma per esteso non incide sull’efficacia giuridica della sottoscrizione, purché tale sigla sia dotata di un’individualità grafica che non ne consenta l’automatica riproducibilità e, al contrario, permetta la sua attribuzione ad una determinata persona.
La vicenda ha avuto origine dalla cessione delle quote di una società da parte della sig.ra G.L. al sig. N.M.. In occasione della cessione, le parti avevano sottoscritto un “memorandum d’intenti” in cui N.M. si impegnava a liberare la G.L. dalle garanzie che aveva prestato a favore di istituti di credito per la società ceduta.
Nonostante l’impegno assunto nel “memorandum”, N.M. non aveva adempiuto al suo dovere, costringendo la G.L. a pagare i debiti della società. La donna ha quindi citato in giudizio N.M., chiedendo di essere tenuta indenne.
Le decisioni dei giudici di merito
Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto la domanda della G.L., ritenendo che la clausola del “memorandum” fosse valida ed efficace anche se non riprodotta nel contratto definitivo di cessione delle quote.
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