La Suprema Corte stabilisce che gli accordi privati tra coniugi divorziati, anche se non formalizzati in sede giudiziale, devono essere considerati ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento.
In una recente sentenza, la n. 18843 del 10 luglio 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui un uomo divorziato dopo 24 anni di matrimonio si era visto ridurre l’assegno di mantenimento da 3.500 euro mensili a 3mila euro, a causa della nuova stabile convivenza dell’ex moglie. L’uomo aveva però stipulato un accordo privato con l’ex coniuge, contestualmente al divorzio, in cui si impegnava a versare un’ulteriore somma di 2.500 euro mensili a integrazione dell’assegno.
L’uomo aveva quindi chiesto una ulteriore riduzione dell’assegno di mantenimento, tenendo conto anche dell’accordo privato. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano però respinto la sua richiesta, affermando di non potersi pronunciare su un accordo non formalizzato in sede giudiziale.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’uomo, stabilendo che gli accordi “a latere”, seppur estranei al giudizio di divorzio, devono comunque essere considerati ai fini della revisione dell’assegno di mantenimento, se “strettamente connessi” a questo e se non hanno ad oggetto diritti indisponibili o contrari a norme inderogabili.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che l’accordo tra le parti, che prevedeva il versamento di un’ulteriore somma di 2.500 euro mensili a integrazione dell’assegno di mantenimento, fosse strettamente connesso al giudizio di divorzio e dovesse quindi essere preso in considerazione ai fini della sua revisione.
La Cassazione ha quindi rinviato la causa alla Corte d’Appello per una nuova valutazione dell’assegno di mantenimento, che dovrà tenere conto anche dell’accordo “a latere”.
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