La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19025 depositata l’11 luglio 2024, ha confermato la possibilità per il giudice di ridurre fino al 70% i compensi degli avvocati per le cause ripetitive e con esito negativo, anche al di sotto dei minimi previsti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014.
La Suprema Corte ha precisato che tale discrezionalità del giudice sussisteva anche nel caso in questione, non essendo ancora applicabile lo sbarramento introdotto dal DM n. 37/2018 che vieta di scendere al di sotto dei valori minimi.
Nel caso specifico, i giudici di merito hanno ritenuto opportuno ridurre del 70% il compenso minimo previsto per le seguenti ragioni:
- Le cause erano tutte simili e potevano essere proposte in modo unificato.
- L’esito di tutte le cause è stato negativo.
- Le cause non presentavano particolari difficoltà giuridiche o fattuali.
- La società cliente si trovava in una situazione di difficoltà economica.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici di merito sia stata adeguata e che la riduzione del 70% non sia stata eccessiva.
In linea con la giurisprudenza consolidata, la Suprema Corte ha sottolineato che il giudice ha ampia discrezionalità nel determinare i compensi degli avvocati, a patto che la sua decisione sia adeguatamente motivata. Tale discrezionalità è ancor più ampia quando si tratta di cause ripetitive e con esito negativo, come nel caso in questione.
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