L’obbligo di presentazione telematica della querela è relativo esclusivamente alle ipotesi in cui questa dovrà essere presentata dal difensore nella Procura della Repubblica.
Il portale telematico, dunque, non ha «portata generalizzata». Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 20754, nella quale leggiamo che «il dettato della norma è chiaro e non è passibile di lettura alternativa».
È stata quindi bocciata la tesi del ricorrente che sosteneva che la querela, se non presentata personalmente dalla parte, deve essere inoltrata attraverso il PCT anche se depositata presso gli Uffici delle Forze dell’Ordine, e non soltanto se depositata presso la Procura della Repubblica.
Se la querela non viene inviata in modalità telematica, quindi, non ci sarà violazione dell’art. 111-bis e dell’art. 87 del codice di procedura penale.
Infatti, con riferimento all’art, 111-bis, il «procedimento penale» comincia con «l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica, e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell’art. 11-bis cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente».
In conclusione, la Corte ricorda che il portale del PCT «non è adibito per la ricezione degli atti da parte delle Forze dell’Ordine, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con i fini per cui esso è stato espressamente istituito».
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