Con l’ordinanza n. 13693 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del rito da seguire per l’opposizione a un decreto ingiuntivo in materia locatizia emesso da un giudice civile ordinario.
Rito ordinario, non speciale locatizio:
La Suprema Corte ha chiarito che l’emissione di un decreto ingiuntivo in materia locatizia da parte di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l’applicazione del rito speciale locatizio. In altre parole, il semplice fatto che il decreto ingiuntivo riguardi una controversia locatizia non determina l’adozione del rito accelerato previsto per tale tipologia di contenzioso.
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Principi di apparenza e ultrattività del rito:
La Corte ha infatti richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito. Secondo tali principi, l’ingiunto (il debitore) è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee. In altre parole, l’ingiunto può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio.
Conseguenze pratiche:
La conseguenza pratica di tale orientamento è che l’ingiunto non incorre in decadenze o preclusioni se propone opposizione con rito ordinario, anche se il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio.
Tuttavia, è importante precisare che la scelta del rito ordinario da parte dell’ingiunto non preclude al giudice la possibilità di mutare il rito in quello speciale locatizio, se ne ricorrono i presupposti.
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