Nessuna cancellazione per sanzioni non ancora esecutive
Un avvocato non può essere cancellato dall’elenco per il gratuito patrocinio se la sanzione che ha ricevuto non è ancora esecutiva. Questo è quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 8 del 19 aprile 2024 (pubblicato il 2 maggio sul sito del Codice deontologico), in risposta a un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.
La risposta del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la cancellazione dall’elenco può avvenire solo in caso di sanzioni definitive ed esecutive. Questo perché la cancellazione rappresenta una misura punitiva che deve essere adottata solo quando la colpevolezza dell’avvocato è stata accertata in modo definitivo e non può più essere messa in discussione.
Tutela del diritto di difesa
La tutela del diritto di difesa è un principio fondamentale. Per questo motivo, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno precisare che un avvocato non può essere privato del suo diritto di difendere i cittadini meno abbienti solo perché ha ricevuto una sanzione non ancora esecutiva.
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