Giovedì 18 aprile 2023, con una sentenza della Corte di Cassazione è stata annullata una multa per eccesso di velocità che riguardava un avvocato di Treviso, Andrea Nalesso.
L’avvocato aveva ricevuto una multa poiché, mentre percorreva la tangenziale, aveva superato il limite di 7 km/h. Tuttavia, la Cassazione ha deciso di annullare la multa, in quanto l’Autovelox in questione era stato approvato, ma non era ancora stato omologato.
Da anni l’omologazione e l’approvazione degli autovelox è argomento di discussione nel mondo della giurisprudenza. I termini, infatti, suggeriscono due procedure diverse, nonostante il ministero dei Trasporti dichiari che si tratti della medesima procedura.
I termini “omologazione” e “approvazione” si trovano nell’art. 192 del Codice della Strada. Il Ministero dei Trasporti, nel 2020, aveva pubblicato una circolare nella quale spiegava che le due procedure sono equivalenti.
Al comma 1 dell’art. 192 leggiamo: «Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione…», e questo per il ministero corrisponde alla «perfetta equivalenza dei due termini».
Al comma 3 si parla dell’omologazione: «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».
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Secondo il ministero, tale terminologia determina la «totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione», in quanto i due termini «vengono spesso utilizzati in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”», e non da “e”.
Per la giurisprudenza le cose non stanno così. Infatti, secondo una sentenza del Giudice di Pace di Milano del 2019:
«Vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell’art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti».
Secondo Carlo Rapicavoli, direttore veneto dell’ANCI, gli autovelox non omologati approvati sarebbero «la stragrande maggioranza di quelli che si trovano tra le strade».
Per l’avvocato Emanuele Ficara «la legge parla di approvazione e omologazione come fossero la stessa cosa, ma secondo un filone giurisprudenziale maggioritario sono distinte».
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