È stato pubblicato in GU n. 255/2023 il “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”, aggiungendo un nuovo tassello alla Riforma della Giustizia Cartabia.
Il decreto è composto da 10 articoli, e per prima cosa definisce qual è il ruolo del mediatore familiare. Si tratta di una «figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo».
Lo scopo è quello di «facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente».
Il compenso varia a seconda della complessità del caso, così come dal livello di conflittualità presente, e corrisponderà ad un prezzo compreso tra 80 e 160 euro per ogni incontro. Tali elementi verranno specificati al cliente prima dell’assunzione dell’incarico in forma scritta da parte del mediatore.
In questa cifra non troviamo le spese forfettarie, oneri o contributi. Nel compenso saranno considerate soltanto le «attività accessorie alla prestazione professionale», mentre nel caso degli incarichi non conclusi si terrà conto soltanto «dell’opera effettivamente svolta».
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Si legge nel decreto: «Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge». Tale somma viene moltiplicata tenendo presente alcuni parametri:
- Complessità e conflittualità bassa: moltiplicato 1;
- Complessità e conflittualità media: moltiplicato 1,5;
- Complessità e conflittualità alta: moltiplicato 2.
Per l’esercizio della professione, oltre ad essere in possesso di requisiti di onorabilità, sarà necessario possedere anche una laurea triennale in ambito umanistico-sociale, un’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali e una certificazione di conformità relativa alla normativa UNI 11644. È sempre possibile esercitare l’attività se in «possesso dell’attestato di mediatore familiare».
Per quanto concerne il corso di formazione iniziale sarà necessario svolgere «non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare».
Il 75% delle ore dovrà essere svolto in presenza, oppure in collegamento audiovisivo. Previste, inoltre, «non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare».
L’esame finale comprenderà:
- Una prova scritta composta da domande a risposte aperte;
- Una prova pratica con un “role playing”;
- Una prova orale con colloquio valutativo, con presentazione di un elaborato scritto che riguarda il percorso formativo che è stato svolto.
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