E’ ufficialmente partito il countdown per il nuovo processo delle separazioni e dei divorzi. Infatti, ai procedimenti che si instaureranno dal prossimo 1° marzo, verrà applicato il nuovo rito unito riconducibile alla riforma del processo civile. Parliamo del DL 149/2022, che entrerà in vigore martedì 28 febbraio.
Per quanto riguarda i procedimenti pendenti al 28 febbraio, le regole seguiranno le attuali disposizioni. Cambia la scansione delle fasi processuali ma anche l’organizzazione dell’attività difensiva, che si concentrerà prima della prima udienza.
Le nuove regole
Il nuovo rito unico si basa sugli art. dal 473-bis al 473-bis 71 del DL 149 del Codice di Procedura Civile.
Le nuove norme verranno applicate «ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie», attribuibili alla competenza del giudice tutelare, del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni. Restano esclusi i procedimenti per l’adozione dei minori, per la dichiarazione di adottabilità, di protezione internazionale e in materia di immigrazione.
I temi relativi alla separazione oppure allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio seguiranno a tutti gli effetti la nuova disciplina. Le novità introdotte costringeranno gli operatori del contenzioso a ripensare alle varie prassi e strategie.
Superare i vecchi schemi
Le novità cominciano proprio dalla forma della domanda di divorzio o separazione, che dovrà essere proposta con ricorso.
La riforma intende superare l’organizzazione del processo delle crisi familiari con due fasi, quella previdenziale e quella dell’approfondimento istruttorio. Tale schema vuole essere sostituito con un giudizio che va ad imporre alla parte istante di indicare sin dal principio «i mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi» e i «documenti che offre in comunicazione».
Inoltre, seguendo il comma 3 dello stesso art, «in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori» occorre allegare al ricorso tutte le informazioni di carattere reddituale e patrimoniale, ovvero: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, la documentazione che attesta la titolarità dei diritti su beni mobili e immobili registrati, delle quote sociali e degli estratti conto dei rapporti finanziari e bancari degli ultimi 3 anni.
Parliamo, dunque, di meno informazioni rispetto a quelle che ad oggi è necessario fornire.
Inoltre, se nel procedimento sono coinvolti anche figli minori, bisognerà allegare anche un piano genitoriale, contenente le regole per esercitare la bigenitorialità, con tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e il possibile schema delle frequentazioni.
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Con questa riforma, nei ricorsi di separazione e divorzio, scompare la fase presidenziale.
La prima udienza avverrà soltanto dopo i passaggi che sono previsti dagli art. 473-bis 14, 473-bis 16 e 473-bis 17. Il primo provvedimento del giudice, quindi, sarà preceduto da uno scambio di scritti difensivi, con l’effetto di dilatare i tempi per un provvedimento urgente per tutelare le parti deboli.
Al fine di trattare le questioni più delicate e urgenti, la riforma prevede la possibilità di emettere dei «provvedimenti indifferibili» nel caso in cui emerga «un pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti».
Se viene rilevata la fondatezza dei rischi, il giudice adotterà «con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli».
Prima udienza
Nel caso in cui non vengano richiesti dei provvedimenti indifferibili, il primo intervento del giudice verrà rimandato all’udienza dalla data della prima comparizione delle parti, che dovrà tenersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso (art. 473-bis 14).
La prima udienza dovrà arrivare prima della costituzione del convenuto, ovvero almeno trenta giorni prima. Le parti potranno presentare «ulteriori difese» nei termini fissati.
La prima udienza viene regolata dagli art. 473-bis 21 e 22, che regolano la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazione da parte del giudice. Nel caso in cui la conciliazione non riesca, l’ordinanza prevede i «provvedimenti temporanei e urgenti», seguendo l’interesse dei figli e delle parti.
La stessa ordinanza inciderà sulle richieste istruttorie, disponendo anche il rinvio, nei 90 giorni successivi, per l’assunzione dei mezzi di prova. Se l’assunzione delle prove non è necessaria, allora si dovrà passare direttamente alla discussione orale e alla successiva decisione della causa.
Dopo aver assunto le prove, il giudice provvederà a fissare l’udienza di rimessione di tale causa, lasciando alla parte un termine di 60 giorni prima dell’udienza per le conclusioni mediante note scritte; 30 giorni, invece, per depositare le comparse conclusionali e 15 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Subito dopo l’udienza, la sentenza che ha definito il processo di separazione dovrà essere depositata entro 60 giorni. Tempi che si potranno dilatare, nel caso in cui dovranno essere espletate le CTU.
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