Per gli avvocati diventerà obbligatoria la notifica via PEC degli atti stragiudiziali e giudiziali civili a professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni. La nuova disposizione scatterà per tutti i procedimenti promossi dal prossimo 28 febbraio, giorno in cui entrerà in vigore la riforma del processo civile, incluse le cause dinanzi al giudice di pace.
L’ufficiale giudiziario, dunque, scenderà sul campo soltanto su richiesta del legale quando il professionista dichiarerà che le modalità via PEC o SERC non risulteranno possibili, oppure non avranno esito positivo, per una serie di cause non riconducibili al destinatario. Non ci saranno più limiti di orario, inoltre, per modifiche mediante PEC e SERC.
A tal proposito, l’Associazione Nazionale Forense richiede che «sia ripristinata la libera scelta per il difensore che compie la notifica del mezzo ritenuto più congruo».
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La notifica telematica, che fino ad ora era facoltativa, diventerà obbligatoria nei confronti dei soggetti con obbligo di domicilio digitale, come professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni. Se la PEC non è inserita nel registro delle Pubbliche Amministrazioni, l’invio potrà essere effettuato dall’account che si trova nell’indice IPA.
Un obbligo analogo si presenta nei confronti di privati e di enti che scelgono di essere inseriti all’interno dell’Inad, l’indice dei domicili digitali di persone fisiche ed enti di diritto privato. Dunque, in futuro, tali soggetti privati dovranno controllare frequentemente la PEC, per evitare spiacevoli soprese.
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Mettiamo che la notifica della PEC non sia possibile oppure abbia esito negativo. Bisogna distinguere, in tal caso, l’ipotesi in cui tale circostanza sia imputabile al destinatario da quella in cui non gli si può addebitare nulla.
Se la casella di posta è piena, nel caso in cui l’atto sia rivolto a imprese o professionisti iscritti nell’indice Ini-Pec, la notifica dovrà essere eseguita mediante l’inserimento del documento nell’apposita area web riservata, come stabilito dall’art. 359 del codice della crisi d’impresa, attualmente non disponibile, e verrà perfezionata entro 10 giorni.
Nel secondo caso, invece, l’ufficiale giudiziario procederà con modalità ordinarie, ma soltanto se l’avvocato dichiarerà che la notifica mediante PEC non sia possibile; oppure nel caso in cui non sia andata a buon fine per cause che non possono essere ricondotte al destinatario, come, per esempio, il crash dell’intero sistema.
In caso contrario, l’ufficiale giudiziario non accerterà atti per notifiche ordinarie. Della dichiarazione del legale, si darà atto nella relata di notifica.
Se la ricevuta dell’avvenuta consegna della PEC viene generata tra le 21 e le 7 del mattino successivo, la notifica si perfezionerà per il destinatario a quest’ultimo orario.
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