8 marzo significa prima di tutto rispetto, impariamo a conoscerlo contro stalking e molestia
Sono quasi di ricorrenza quotidiana le notizie che riguardano una qualsiasi violenza, fisica o psicologica, nei confronti della donna. Erroneamente, si potrebbe credere che la violenza sia solo quella che si vede chiaramente, con lividi o traumi fisici. Tuttavia, la violenza di genere non si esaurisce così. Infatti, gli abusi possono essere meno facili da riconoscere per un osservatore disattento, nonostante siano altrettanto ossessivi e pericolosi.
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Riconoscere quando la violenza è per stalking e quando invece è molestia: i dati Istat
Innanzitutto, la dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) definisce la violenza contro le donne come:
“qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata”.
Dunque, passiamo ad un resoconto dati Istat del merito. Secondo le ultime stime, circa il 32% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni subisce una qualche forma di violenza. Questa percentuale equivale al numero non trascurabile di 6 milioni e 788 mila.
Ora, vediamo più approfonditamente cosa intendiamo quando diciamo che la violenza non è solo di carattere fisico.
Riconoscere quand’è stalking e quand’è molestia – LO STALKING
Sebbene stalking sia una parola che tutti conoscono, forse non è chiara ad alcuni la precisa definizione e la conseguente collocazione nel mondo penale.
Dall’art. 612 bis del Codice Penale si evince che può essere penalmente perseguito e condannato qualsiasi individuo che manifesta i seguenti comportamenti. Con condotte che si ripetono più volte, l’individuo minaccia o molesta un’altra persona provocandole uno stato di angoscia e timore continuo. Di conseguenza, accresce in lei paura per la propria vita, così come la sensazione di essere in uno stato di costante rischio, tanto da cambiare istintivamente le proprie abitudini.
La chiave di lettura per capire quando un comportamento diventa reato sta nella parola ossessivo. Infatti, quando si parla di stalking, le azioni, insistenti e impertinenti, avvengono nel breve arco di tempo. Concretamente, fare appostamenti di controllo, come inviare centinaia di messaggi o chiamate all’ex partner è ad esempio un’indiscutibile reato.
Infatti, questo comportamento agita la vittima e provoca in lei pensieri e stress psicologico grave. Inevitabilmente, si tratta di reato in quanto lede la libertà della persona ed è a tutti gli effetti un atto persecutorio. A fronte di una sentenza di colpevolezza per stalking, l’imputato può essere condannato con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi con spazio per eventuali aggravanti.
Riconoscere quand’è stalking e quand’è molestia – LA MOLESTIA
Invece, nel momento in cui i comportamenti già di per sé gravi contro la persona diventano di ordine pubblico, si parla di molestia. Esaminando l’art. 660 del Codice Penale si ricava che, qualora un individuo disturbi la tranquillità pubblica anche “solo” ledendo senza motivazione ad un singolo individuo, si ha la verifica di una molestia. Tale comportamento è condannabile in qualsiasi luogo o anche per via telematica. Effettivamente, si verifica un’arrogante invadenza e intromissione inopportuna, avvertibile anche una sola volta (al contrario dello stalking).
Alcuni esempi di molestia sessuale sono:
- Insinuazione e commenti sgradevoli sull’aspetto esteriore di colleghi;
- Affissione di materiale pornografico su luogo di scuola o lavoro;
- Contatto fisico non consensuale;
- Fare la corte con sottintesi intenti, a scapito di minacce o promesse di svantaggi.
Questo reato è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
LA DENUNCIA
Una volta riconosciuti i sintomi di una condizione pericolosamente tossica, è bene agire per salvaguardare la propria stabilità fisica ed emotiva.
Per denunciare un ex compagno ossessivo è necessario recarsi presso un qualsiasi presidio delle forze dell’ordine, come Carabinieri o Polizia ed esporre i fatti.
In casi di estrema urgenza, l’ex ossessivo può essere denunciato anche chiamando il 112, numero unico di emergenza. In questo caso sarà più che altro una segnalazione che consentirà però il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.
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