Inps: nuove indicazioni sul riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge separato
Il 1° febbraio 2022 l’Inps fornisce con la Circolare n.19 nuove indicazioni operative in merito al riconoscimento del diritto alla pensione. Nello specifico, la pensione riguarda i superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione.
Con ciò, aderisce alla giurisprudenza della Suprema Corte, che affermava il principio secondo cui non esiste differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Nuove dall’Inps su pensione di reversibilità per coniugi separati, i requisiti
Pertanto, nell’ipotesi di separazione (con o senza addebito) si deve applicare l’art. 22 della Legge n. 903/1965. Essa richiede con riferimento al coniuge superstite il solo requisito di dimostrare l’esistenza del rapporto con il coniuge defunto, con pensione o assicurazione. Di conseguenza, tale orientamento porta alla modifica del paragrafo 2 della Circolare n. 185/2015.
Questo prevedeva la corresponsione della pensione di reversibilità solo in caso di titolarità dell’assegno alimentare.
Nello specifico, l’Inps dichiara che le domande inoltrate a seguito della Circolare, devono definirsi in base a questi criteri. Inoltre, si riesamineranno anche le domande respinte.
Poi, una specifica che riguarda il caso di una pensione che si liquida in favore di un’altra categoria di superstiti con diritto concorrente. Ossia, non compatibile con quello del coniuge superstite da cui ci si separava. In merito a questo, il riconoscimento a favore di quest’ultimo comporterà la ricostituzione e la revoca della prestazione già erogata.
In queste ipotesi, non si procederà al recupero degli importi, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti come da determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.
Alcune specifiche dal Comunicato
Inoltre, nelle ipotesi di giudizi in corso (in primo grado o in appello) le Strutture territoriali Inps dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte. E, farlo nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Invece, per quanto concerne i ricorsi amministrativi pendenti le strutture territoriali dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego. E successivamente, provvedere alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti. Se il provvedimento risulta pienamente soddisfacente della pretesa sollevata con il ricorso, quest’ultimo si definirà per cessata materia del contendere.
I ricorsi già inoltrati al Comitato non ancora nell’ordine del giorno, si restituiranno alla Strutture per le relative verifiche. Invece, per quelli già inseriti nell’ordine del giorno si richiede la comunicazione. Questo per dichiarare l’emissione del provvedimento di liquidazione del trattamento in autotutela.
——————————–
LEGGI ANCHE: