24 Gennaio 2022

Spese legali a carico dello Stato. In quali circostanze?

Accesso alla giustizia come garanzia essenziale per i cittadini, a partire dai non abbienti. Da qui si parte nell’emanazione di una recente sentenza della Corte Costituzionale in merito alle spese legali a carico dello Stato. È lo Stato a farsi carico delle spese per i non abbienti, non solo nel processo ma anche nella mediazione obbligatoria conclusa con successo. Vediamo assieme perché.

Stato: spese legali nel processo e nella mediazione obbligatoria conclusa con successo

Una nota che l’ufficio stampa della Consulta diffonde illustra le motivazioni con cui la Corte Costituzionale dichiara illegittima la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. Nello specifico, si evince:

“là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo”.

Si tratta di una decisione importante per il diritto alla tutela assicurativa dell’avvocato. Lo è nonostante riconoscere a tutti tale diritto pesa sull’equilibrio di bilancio. Infatti, si tratta di un’esigenza che:

“recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità”

Dunque, è lo Stato a doversi fare carico delle spese legali per i non abbienti non solo nel processo ma anche nella mediazione obbligatoria. Difatti, la Corte ricorda che si tratta di:

“una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa”

Il giudice Luca Antonini è il Redattore della sentenza (n. 10 del 2022), con la quale si afferma che l’attuale disciplina è dunque irragionevole e lesiva del dritto di difesa.

Lesivo non consentire ai non abbienti di avvalersi del patrocinio dello Stato per le spese legali

Nello specifico, l’incostituzionalità riguarda gli articoli 74, secondo comma75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002. Nella sentenza si spiega che è irragionevole imporre un procedimento in alcune materie per finalità deflattive ma non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

Secondo il giudice delle leggi questo potrebbe indurre a non raggiungere l’accordo in fase di mediazione per rivolgersi al giudice stesso. Questo allo scopo di ottenere il pagamento a carico delle Stato delle spese difensive. Di conseguenza, si vanificano le finalità deflattive della mediazione obbligatoria.

Inoltre, secondo la Corte è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può condizionare l’esercizio del diritto di azione. E, non assicurare al contempo la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

Corte Costituzionale: irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina

Ora, la pronuncia precisa che:

“quando una scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia vengono nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l’intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost.”.

Infine, la Corte Costituzionale sostiene che:

“è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

Il valore della decisione è fondamentale in questo periodo. Infatti, il PNRR tende ad anteporre le ragioni dell’efficienza anche nel sistema giudiziario. Tuttavia, il rischio è quello di sacrificare la centralità della persona.

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