Decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972 approvato dal Consiglio dei Ministri
Il 4 novembre 2021 il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972, istituendo un nuovo regolamento. La legge è in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre ed entra in vigore il 24 dello stesso mese. Con esso si auspica di modificare radicalmente il quadro normativo attuale migliorando la qualità dei servizi e rafforzando la tutela dei consumatori.
Approvazione del dl e punti chiave del Codice delle comunicazioni elettroniche italiano
Anzitutto, è importante ricordare che l’approvazione del dl potrebbe porre fine alla procedura di infrazione che la Commissione aveva avviato nei confronti dell’Italia. Succedeva il 3 febbraio 2021 (infrazione INFR (2021)0056) per non aver trasposto il Codice entro il termine ultimo del 21 dicembre 2020, come stabilito dalla Direttiva 2018/1972.
Ora, vediamone assieme i punti chiave.
I contratti avranno una durata massima di 24 mesi
Qualsiasi contratto (comprese le rate di apparati) dovrà durare massimo 24 mesi. Inoltre, vi è l’obbligo che si preveda che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. Eppure, ecco l’eccezione:
“contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”.
Tuttavia:
“un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.
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Rinnovi e tariffe nuove più chiari col nuovo codice comunicazioni elettroniche italiano
Ora, i fornitori devono informare l’utente finale almeno con due mesi d’anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto. Dunque, si spiegheranno in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole. Sia per quanto riguarda la fine dell’impegno contrattuale sia in merito alle modalità di recesso dal contratto.
Inoltre, i fornitori dovranno offrire agli utenti finali le informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.
Grazie al nuovo Codice, i fornitori informeranno gli utenti finali di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Al contempo, comunicano all’utente anche del loro diritto di recedere dal contratto. A tal proposito, non si incorrerà in alcuna penale né in ulteriori costi di disattivazione se non accettano le nuove condizioni.
In merito a questo, la novità sta nel fatto che il diritto di recedere al contratto può essere esercitato entro sessanta giorni (attualmente sono 30). Il termine si conta dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
Il testo del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche approvato dal Consiglio
In vigore dal 20 dicembre 2018, il Codice riunisce in un unico testo normativo la precedente disciplina delle comunicazioni elettroniche. Essa ricomprende le seguenti Direttive:
- 2002/19/CE sull’accesso alle reti di comunicazione elettronica;
- 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
- 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
- 2002/22/CE relativa al servizio universale;
- 2002/58/CE in materia di vita privata e trattamento dei dati personali;
- il Regolamento 1211/2009/CE che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regolators for Electronic Communications, BEREC).
Si tratta della terza fase dell’evoluzione dell’ordinamento comunitario in materia di telecomunicazioni. Effettivamente, si tratta di un percorso della durata di quasi 10 anni. Il suo scopo è di fornire a tutti i cittadini europei la migliore connessione internet possibile. Così, chiunque potrà partecipare pienamente e attivamente alla società e all’economia digitale.
Gli obiettivi del nuovo codice europeo sul digitale: più investimenti pubblici e attenzione al consumatore
Quali sono le volontà specifiche a cui si auspica con questa nuova regolamentazione? Innanzitutto, si parla dell’importanza di un focus maggiore sugli investimenti pubblici. A tal proposito, si vogliono incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, oltre che promuovere un approccio più coerente al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, nonché ad assicurare un’efficace protezione dei consumatori.
Già nel 2016 con la Comunicazione “Gigabit Society” si sottolineava come l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità in tutti gli strati della società fosse fondamentale. Infatti, chiunque potrebbe beneficiare appieno dei vantaggi economici e sociali della trasformazione digitale. Inoltre, si ribadiva l’importanza cruciale dei grandi investimenti nelle reti e di una connettività Internet ad alte prestazioni nel mercato unico.
Quali sono le novità del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche?
Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’Unione, il Codice intende:
- Favorire una concorrenza sostenibile;
- Ampliare la connettività e l’accesso alle reti 5G da parte dei cittadini europei;
- Garantire l’accessibilità generalizzata a reti sicure a vantaggio degli utenti finali.
L’importanza delle reti 5G
In primo luogo, nell’ottica di una migliore implementazione delle reti 5G il Codice invita gli Stati Membri e le istituzioni europee a cooperare. Effettivamente, si vogliono attuare politiche di pianificazione strategica, coordinamento ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio.
In particolare, gli Stati Membri devono assicurarne una gestione efficace. A tal fine, garantiranno che:
- la sua allocazione
- il rilascio delle relative autorizzazioni generali e dei diritti d’uso individuali da parte delle autorità competenti
siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali.
Nello specifico, la concessione di diritti d’uso individuali deve limitarsi alle situazioni in cui tali diritti siano necessari per massimizzare l’uso dello spettro alla luce della domanda. Inoltre, la loro durata non deve essere inferiore a 20 anni. In tal modo, dovrebbe garantire certezza giuridica e stimolare investimenti a lungo termine.
Qual è il ruolo delle autorità nazionali in merito?
In secondo luogo, il Codice amplia le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR). Innanzitutto, queste svolgeranno un ruolo tecnico, che consiste nel:
- Attuare la regolamentazione ex ante del mercato;
- Provvedere alla gestione dello spettro e alle relative decisioni;
- Contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- Valutare e monitorare la definizione dei mercati e le questioni relative alla concorrenza.
Per quanto riguarda l’accesso aperto a internet, le ANR possono perseguire anche degli obiettivi di politica settoriale. Essi riguardano la:
- Promozione della connettività e dell’accesso alle reti ad altissima capacità;
- degli interessi dei cittadini dell’Unione e della concorrenza nella fornitura delle reti.
Inoltre, per tutelare la concorrenza nel mercato interno le ANR possono imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato (significant market power, SMP). Tra gli altri, ci sono specifici obblighi come quello di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile.
I servizi che il nuovo codice verso il digitale e mercato unico offre
In terzo luogo, il Codice provvede ad ampliare la definizione di “servizio di comunicazione elettronica”. Al fine di garantirne la fruibilità universale, include:
- Servizi di accesso ad Internet;
- I servizi che consistono esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali;
- Prestazioni di comunicazione interpersonale.
In particolare, questi ultimi consentono gli scambi interattivi di informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica. Esse avvengono tra un numero finito di persone che si determina dal mittente. Inoltre, comprendono servizi come:
- Le chiamate vocali tradizionali tra due persone;
- I messaggi di posta elettronica;
- Servizi di messaggistica;
- Chat di gruppo.
In questo modo, rientrano nel campo di applicazione del Codice la maggior parte delle imprese “over the top” (OTT). Ossia, coloro che forniscono sevizi, contenuti e applicazioni di tipo “rich media“. Quindi, quelle che traggono ricavo prevalentemente dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali o di spazi pubblicitari.
La tutela dei consumatori
Infine, si parla dell’importante questione della tutela dei consumatori. A tal proposito, il Codice impone ai service providers l’obbligo di fornire loro una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita. Inoltre, essa dovrà contenente le informazioni principali sui termini del contratto.
Poi, si dovrà redigere seguendo un formato standard. Pur non sostituendo il contratto vero e proprio, la sintesi svolge un ruolo fondamentale. Effettivamente, il contratto è efficace solamente quando il consumatore conferma il proprio accordo in seguito alla sua ricezione.
Inoltre, vi è un ulteriore misura nell’ottica di garantire l’armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda le tariffe di terminazione. Ossia, in data 18 dicembre 2020 la Commissione adotta un regolamento per definire le tariffe uniche massime di termine per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello europeo. Esse sono da imporre a tutti i fornitori di chiamate vocali.
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