30 Novembre 2021

formalismo cassazione corte europea

Cassazione, la Corte Europea condanna l’eccessivo formalismo

La sentenza del 28 ottobre 2021 della Corte di Strasburgo ha riconosciuto ad un imprenditore italiano il danno morale subito dal rigetto del suo ricorso da parte della Cassazione per un «eccessivo formalismo che viola i principi di giusto processo del cittadino».

Ricorso rigettato dalla Cassazione per eccessivo formalismo

Secondo la Corte di Cassazione l’atto di ricorso presentato dall’imprenditore, in cui lo stesso contestava lo sfratto dal suo negozio intimatogli nei due precedenti appelli, mancava dei requisiti di forma necessari a comprendere e ad identificare i passaggi della sentenza di appello utili a sostenere la propria tesi difensiva.

Il ricorso alla Corte Europea e il verdetto

L’imprenditore non si è dato per vinto e ha presentato un ulteriore ricorso alla Corte di Strasburgo, che lo ha accolto con la sentenza del 28 ottobre 2021, sentenziando che nel precedente processo in Cassazione erano presenti tutti i riferimenti necessari all’identificazione della sentenza d’appello, tra cui il richiamo al documento originario.

La Corte Europea ha quindi dichiarato inammissibile il rigetto del ricorso da parte della Cassazione, sostenendo che così facendo si siano «violati i principi di giusto processo sanciti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo».

Secondo la Corte Europea, infatti, il rigetto del ricorso è stato dovuto ad un eccessivo formalismo da parte della Corte di Cassazione, che non si adatta al principio di autonomia dei ricorsi e non garantisce l’amministrazione della giustizia.

Risarcimento per danno morale

Con questa sentenza la Corte di Strasburgo ha attribuito alla Cassazione italiana la violazione dell’art. 6 della CEDU, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che affronta il tema dell’equo processo). Ha accolto il ricorso del ricorrente e gli ha riconosciuto un risarcimento di 9.600 euro per danni morali, a cui andrà aggiunto l’eventuale ammontare dell’imposta dovuta.

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