29 Novembre 2021

videoriprese intercettazioni servicematica

Quando le videoriprese non rientrano nelle intercettazioni

Le videoriprese di comportamenti non comunicativi è considerata una prova atipica e non è soggetta all’applicazione di quanto previsto per le intercettazioni. Pertanto, non necessita dell’autorizzazione del giudice delle indagini.

Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 43609/2021.

La sentenza riguarda alcune indagini sull’illecito trattamento e sversamento di rifiuti da parte di un opificio.
Per osservare meglio movimenti di mezzi e persone all’interno dell’opificio, la polizia piazza una videocamera su un edificio adiacente.

I soggetti coinvolti nelle videoriprese ricorrono.

VIDEORIPRESE E TELECAMERE DI SICUREZZA

Per la Cassazione tali videoriprese sono equiparabili alle attività di indagine svolta dalla polizia tramite appostamenti. Ciò significa che gli investigatori possono effettuarle senza ottenere una previa autorizzazione da parte del Gip, come invece avviene per le comuni intercettazioni.

Secondo la Corte, le videoriprese di comportamenti non comunicativi da parte degli investigatori equivale alle riprese delle telecamere di sicurezza poste all’esterno di un qualsiasi edificio circostante. Le telecamere registrano le attività che avvengono nella zona senza bisogno di un’autorizzazione.

VITA PRIVATA E DOMICILIO, NESSUNA VIOLAZIONE

La Cassazione ritiene inoltre che le videoriprese effettuate non violino il diritto alla tutela della vita privata e del domicilio. Questo perché le registrazioni della polizia riguardavano le parti dell’opificio esposte al pubblico (piazzale, finestre, porte di ingresso). È irrilevante il fatto che al suo interno potessero svolgersi anche attività di vita privata.

Le eventuali barriere architettoniche che coprono parti dell’edificio esposte al pubblico non rende “domicilio” i luoghi esterni allo stesso. La necessità di posizionare la videocamera sulla sommità di altro edificio non modifica la natura dei luoghi registrati, che rimangonoesposti al pubblico”.

Qui il link alla sentenza sentenza n. 43609/2021.

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