Il compenso all’avvocato spetta anche se la transazione non lo prevede
Un avvocato, dopo essersi rivolto al Tribunale, inizialmente aveva visto respingere il riconoscimento delle proprie spettanze. Il motivo: gli assistiti sono giunti ad una transazione in cui però non era previsto il compenso per la sua assistenza legale. Tuttavia, la Cassazione stabilisce che la transazione della lite non è di ostacolo alla liquidazione del compenso all’avvocato del patrocinio.
Gratuito patrocinio: compenso dell’avvocato non deve necessariamente essere specificato nella transazione
Accade che un avvocato si rivolga al Tribunale dopo aver assistito due soggetti con patrocinio gratuito. Nello specifico, i suoi assistiti sarebbero giunti ad una transazione in cui non vi è alcun indice di compenso per l’assistenza legale. Dunque, egli si muove per ottenere la liquidazione delle sue spettanze, ma inizialmente il Tribunale rigetta la sua istanza.
Quindi, l’avvocato si oppone e, in ricorso, il Tribunale accoglie le sue doglianze: si procede con la liquidazione del suo compenso. A questo punto, interviene il Ministero della Giustizia, che ricorre alla suprema corte: il compenso doveva essere contemplato nell’accordo di transazione. Tuttavia, la Cassazione ne respinge il ricorso: la transazione della lite prescinde dalla liquidazione del compenso dovuto all’avvocato.
Dunque, si afferma il principio secondo cui, l’avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito deve comunque essere liquidato. Infatti: “la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze”. Infine: “Non sembra […] configurabile un onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire nell’accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario”.
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