Se non è possibile decifrare la firma, la procura alle liti può essere considerata valida? Con l’ordinanza n. 6426/2021, pubblicata il 9 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è espressa sulla validità o meno della procura alle liti in caso di sottoscrizione illeggibile.
SOTTOSCRIZIONE ILLEGGIBILE, IL CASO
Il ricorso di una società contro l’Agenzia delle Entrate viene dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale a causa dell’illeggibilità della sottoscrizione del mandato conferito al legale e la mancanza del nome e della qualità del mandante.
Successivamente il ricorso viene però accolto dalla Commissione Tributaria Regionale.
La Commissione rileva che la sottoscrizione illeggibile non è rilevante, poiché la firma è riconducibile al soggetto che aveva svolto la funzione di amministratore unico prima della procedura della liquidazione, diventando poi il liquidatore.
L’Agenzia delle Entrate ricorre e la questione giunge in Cassazione.
L’AdE, fra e viarie, sostiene la violazione dell’art.83 c.p.c. poiché il ricorso originario è stato considerato ammissibile nonostante gli atti del fascicolo processuale non presentassero alcuna prova dell’esistenza del conferimento della procura alle liti al difensore e di elementi da cui dedurre l’identità del sottoscrittore.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ribadendo che: “l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese”.
La Corte ha inoltre sottolineato che al Processo Tributario si applicano i principi previsti dall’art. 182 c.p.c. Ciò è valido anche in presenza della norma speciale di cui all’art. 18, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 “per cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in rappresentanza organica di un altro soggetto può essere sanato, in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva, rispetto agli atti processuali già compiuti, a seguito della costituzione in causa del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la condotta difensiva del falsus procurator”.
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