23 Febbraio 2021

Pec Servicematica

Quale indirizzo PEC è valido ai fini processuali?

L’unico indirizzo PEC valido ai fini processuali è quello che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3685/2021.

PEC E DOMICILIO DIGITALE

La Cassazione ha dovuto pronunciarsi su un ricorso tra i cui motivi figurava anche una notificazione invita all’indirizzo PEC del difensore della parte ricorrente, anziché presso il domicilio eletto con il deposito del ricorso. Secondo il ricorrente, tale indirizzo PEC era stato indicato solo per comunicazioni e non per le notificazioni.

La Cassazione rigetta i ricorso e giustifica la decisione basandosi su precedenti orientamenti in materia di notificazione al difensore.
In particolare, si rifà al concetto di “domicilio digitale”( art. 16-sexies, d.l.179 del 18 ottobre 2012, che corrisponde all’indirizzo PEC che l’avvocato comunica al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (L. n. 114 del 2014).

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) definisce il domicilio digitale come «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE […], valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale».

Non si tratta solo di un indirizzo PEC ma di un recapito digitale che imprese, professionisti e cittadini indicano alla Pubblica Amministrazione per la ricezione di comunicazioni che, sebbene digitali, hanno piena valenza legale.

INDIRIZZO PEC VALIDO AI FINI PROCESSUALI

Dalla sentenza si evince che:

  • il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte il suo indirizzo PEC,
  • l’indirizzo PEC dell’avvocato è legato al suo codice fiscale,
  • ll difensore è obbligato a indicare negli atti il proprio codice fiscale. Ciò permette l’individuazione univoca dell’utente SICID, nonché di risalire all’indirizzo PEC tramite il registro INI-PEC,
  • il difensore non può indicare un altro indirizzo PEC diverso da quello comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza,
  • la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è prevista solo quando non è possibile inviare le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private presso il domicilio telematico per cause imputabili al destinatario. Unica eccezione è il giudizio di Cassazione, per il quale la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione è possibile se il difensore non ha eletto domicilio nel comune di Roma o non ha indicato il proprio indirizzo PEC;

Per tutti questi motivi, l’unico indirizzo PEC valido ai fini processuali è quello indicato al Consiglio dell’Ordine. Non è possibile riconoscere alcuna validità ad altri indirizzi di posta elettronica.

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