La modifica delle specializzazioni forensi, indicata nel decreto del Ministero della Giustizia n. 163 del 12 dicembre 2020, ha sollevato alcune perplessità. I COA di Roma e Napoli sono intenzionati a fare ricorso al TAR e non è escluso che altri si uniscano.
La motivazione alla base del ricorso è legata ai corsi di formazione per ottenere il titolo di avvocato specialista.
Vi è infatti la contrapposizione tra ordini e associazioni specialistiche sulla definizione autonoma dei percorsi formativi.
IL RICORSO
Il decreto del Ministero della Giustizia n. 163/2020, prevede che, per l’avvio dei corsi formativi, gli ordini stipulino delle convenzioni con le associazioni specialistiche più rappresentative. Ma gli ordini chiedono di potersi muovere in autonomia.
A spiegare la situazione, il comunicato pubblicato dal Consiglio dell’Ordine di Roma:
“la disposizione regolamentare appare violativa dell’art. 9 legge 247/2012 ed ingiustamente offensiva e penalizzante per gli ordini che sono addirittura esclusi dal percorso formativo dei futuri specialisti nei settori dove, non esistendo associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, sono addirittura nell’impossibilità di stipulare convenzioni all’uopo abilitanti.”
IL TESTO DEL DECRETO SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI
Per darvi un’idea più chiara, riportiamo il testo integrale dei commi del decreto del Ministero della Giustizia n. 163/2020 relativi all’organizzazione dei corsi:
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore e nell’indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
CONCLUSIONE
Le specializzazioni forensi mostrano dunque un nodo da sciogliere: chi può organizzare i corsi di formazione?
Da una parte, il nuovo regolamento impone che vengano stipulate convenzioni con le associazioni. Dall’altra, i COA chiedono la propria autonomia. Infine, le associazioni specialistiche già in passato hanno accolto con poco entusiasmo l’idea che l’organizzazione dei corsi di formazione venisse estesa ad altri soggetti.
Si attendono sviluppi.
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