L’avvocato negligente ha diritto al suo compenso? Oppure il fatto di non aver eseguito il proprio lavoro in modo corretto, e quindi non aver raggiunto il risultato che il cliente si aspettava, preclude il diritto al pagamento della prestazione?
IL CASO
Una società chiama in causa la propria compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo a seguito di un furto subito. La domanda avanzata dall’avvocato della società viene però respinta perché questo ha dimenticato di richiamare nella memoria 183 c.p.c il contratto di assicurazione e perché ha prodotto in ritardo la prova necessaria all’accoglimento.
A seguito di tutto ciò, la società cita l’avvocato, chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità professionale e sostenendo che nulla gli sia dovuto come compenso.
Il Tribunale rigetta la domanda ma la società impugna la sentenza, si vede accogliere solo in parte le richieste e l’avvocato viene condannato a rimborsare la società delle spese sostenute nei due gradi di giudizio.
A sostegno dell’accoglimento, proprio il comportamento negligente dell’avvocato.
Quest’ultimo però ricorre in Cassazione, dove le sue richieste vengono accolte.
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO: ANCHE L’AVVOCATO NEGLIGENTE DEVE ESSERE PAGATO
Con l’ordinanza n. 25464/2020, la Cassazione spiega che un avvocato, anche qualora perdesse la causa a seguito di proprie negligenze, non perde il diritto a ottenere il compenso per l’assistenza svolta.
In particolare la Cassazione piega che «il principio per cui l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria».
In questo caso, la Cassazione ha ritenuto corretto il motivo di doglianza dell’avvocato secondo il quale non vi era un nesso di causa tra il suo comportamento negligente e il danno subito dall’azienda cliente.
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