Il decreto del MEF pubblicato il 22 ottobre 2020 indica quando la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica ricevuta.
Il decreto entrerà in vigore il 6 novembre e contempla 5 eventualità in cui è possibile il rifiuto. Si tratta per lo più di casi in cui il file xml della fattura elettronica contiene errori o manca di informazioni.
I 5 CASI IN CUI LA PA PUÒ RIFIUTARE UNA FATTURA ELETTRONICA
1) La fattura non corrisponde ad alcuna operazione
La fattura elettronica emessa e ricevuta dalla Pubblica Amministrazione è riferita a un’operazione che non risulta essere stata eseguita.
2) L’indicazione del CIG o del CUP manca o è errata
Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) devono essere indicati nella fattura elettronica, tranne nei casi previsti al comma 2, lettera a), del medesimo articolo.
3) L’indicazione del Codice di Repertorio manca o è errata
Ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto legge n.78 del 19 giugno 2015, nella fattura elettronica deve essere indicato il Codice di Repertorio.
4) L’indicazione dell’AIC manca o è errata
Ai sensi del decreto n. 302 del 29 dicembre 2017, nella fattura elettronica vanno indicati il Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo.
5) L’indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa manca o è errata
Questa indicazione è necessaria per le fatture elettroniche emesse a favore di Regioni ed enti locali.
COSA SUCCEDE QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RIFIUTA UNA FATTURA ELETTRONICA
Il rifiuto viene comunicato sempre tramite il Sistema di Interscambio, secondo quanto indiato nel paragrafo 4.5 dell’allegato B al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
La Pubblica Amministrazione indica al mittente della fattura il motivo del rifiuto, segnalando in quale dei 5 suddetti rientra.
Va ricordato che la Pubblica Amministrazione non può rifiutare alcuna fattura elettronica se gli errori o le omissioni presenti possono essere corretti emettendo una nota di variazione, come indicato nell’articolo 26 del DPR n. 633/1972.
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