30 Giugno 2020 -

Mancata consegna della notifica via PEC: l’imputabilità del destinatario non è certa

Cosa succede in caso di mancata consegna della notifica via PEC? Una parziale risposta ce la offre la Cassazione con la sentenza n.19283/2020. ACCETTAZIONE E MANCATA CONSEGNA DELLA NOTIFICA VIA PEC Il Tribunale di Catania fissa un’udienza alla quale istante e difensore non si presentano. La rappresentanza viene dunque affidata al difensore d’ufficio. La richiesta…

Cosa succede in caso di mancata consegna della notifica via PEC?

Una parziale risposta ce la offre la Cassazione con la sentenza n.19283/2020.

ACCETTAZIONE E MANCATA CONSEGNA DELLA NOTIFICA VIA PEC

Il Tribunale di Catania fissa un’udienza alla quale istante e difensore non si presentano. La rappresentanza viene dunque affidata al difensore d’ufficio.

La richiesta dell’istante viene rigettata e questo decide di ricorrere per Cassazione portando a suo favore un’unica motivazione: la violazione della legge processuale, poiché la decisione del Tribunale è stata presa a seguito di un’udienza per la quale dichiara che egli e il suo difensore non sono stati regolarmente citati; la conseguenza è la nullità assoluta e insanabile.

La Cassazione ritiene fondato il motivo, infatti:

a) gli atti dimostrano che l’avviso di fissazione dell’udienza è stato trasmesso tramite mail PEC e che la notifica è stata accettata ma non consegnata;

b) la notificazione può ritenersi perfezionata via deposito in cancelleria (art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179) solo nel caso in cui la mancata consegna del messaggio sia imputabile al destinatario;

c) l’imputabilità al destinatario si verifica quando la sua casella PEC risulta piena.
L’art. 20, comma 5, del d.nn. 21 febbraio 2011, n. 44, obbliga il detentore della casella PEC a dotarsi di un servizio che avvisi automaticamente della saturazione della casella PEC e a verificare periodicamente che lo spazio disponibile sia ancora sufficiente;

d) nel caso in esame, gli atti non permettono di risalire alla causa che ha generato la mancata consegna; di conseguenza, non è possibile verificare la regolarità della notificazione.

Partendo da questi presupposti, la Cassazione conclude che sia necessario procedere con un nuovo giudizio per verificare le cause della mancata consegna della notifica via PEC contenente l’avviso.
Nel caso in cui si giungesse a capire che la causa non è imputabile al destinatario, bisognerà procedere a replicare l’intera procedura con una nuova notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

Hai bisogno di una casella PEC affidabile? Scopri la Posta Elettronica Certificata di Servicematica.

———

LEGGI ANCHE:

Casella PEC piena? Ecco quando la notificazione di un atto è perfezionata

Perfezionamento delle notifiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le 21


LEGGI ANCHE

Accordo sulla nuova Commissione Ue: Popolari, Socialisti e Liberali trovano l’intesa, ma i Verdi si oppongono

Via libera per i sei candidati vicepresidenti, tra cui Teresa Ribera e Raffaele Fitto, con i due terzi dei voti nelle commissioni competenti.

Fallimentare: riscritte le regole sui compensi ai legali

Un avvocato, a seguito dello svolgimento della sua professione in una procedura fallimentare, e dopo aver richiesto la liquidazione dei suoi compensi a seconda di…

E’ arrivato il primo ok allo Ius Scholae

Ecco il testo della riforma sulla scuola: dopo 5 anni cittadinanza agli studenti extracomunitari Recentemente, si presenta in Commissione Affari costituzionali il testo unificato della Riforma della cittadinanza. Il relatore…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto