Mancata consegna della notifica via PEC: l’imputabilità del destinatario non è certa

Mancata consegna della notifica via PEC: l’imputabilità del destinatario non è certa

Cosa succede in caso di mancata consegna della notifica via PEC?

Una parziale risposta ce la offre la Cassazione con la sentenza n.19283/2020.

ACCETTAZIONE E MANCATA CONSEGNA DELLA NOTIFICA VIA PEC

Il Tribunale di Catania fissa un’udienza alla quale istante e difensore non si presentano. La rappresentanza viene dunque affidata al difensore d’ufficio.

La richiesta dell’istante viene rigettata e questo decide di ricorrere per Cassazione portando a suo favore un’unica motivazione: la violazione della legge processuale, poiché la decisione del Tribunale è stata presa a seguito di un’udienza per la quale dichiara che egli e il suo difensore non sono stati regolarmente citati; la conseguenza è la nullità assoluta e insanabile.

La Cassazione ritiene fondato il motivo, infatti:

a) gli atti dimostrano che l’avviso di fissazione dell’udienza è stato trasmesso tramite mail PEC e che la notifica è stata accettata ma non consegnata;

b) la notificazione può ritenersi perfezionata via deposito in cancelleria (art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179) solo nel caso in cui la mancata consegna del messaggio sia imputabile al destinatario;

c) l’imputabilità al destinatario si verifica quando la sua casella PEC risulta piena.
L’art. 20, comma 5, del d.nn. 21 febbraio 2011, n. 44, obbliga il detentore della casella PEC a dotarsi di un servizio che avvisi automaticamente della saturazione della casella PEC e a verificare periodicamente che lo spazio disponibile sia ancora sufficiente;

d) nel caso in esame, gli atti non permettono di risalire alla causa che ha generato la mancata consegna; di conseguenza, non è possibile verificare la regolarità della notificazione.

Partendo da questi presupposti, la Cassazione conclude che sia necessario procedere con un nuovo giudizio per verificare le cause della mancata consegna della notifica via PEC contenente l’avviso.
Nel caso in cui si giungesse a capire che la causa non è imputabile al destinatario, bisognerà procedere a replicare l’intera procedura con una nuova notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

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