25 Giugno 2020 -

Perfezionamento delle notifiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le 21

La Cassazione torna a esprimersi sul perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma entro le ore 24. IL CASO Un cittadino nigeriano ricorre in appello dopo essersi visto rifiutate la protezione internazionale. La Corte d’Appello di Bologna dichiara il ricorso inammissibile poiché notificato in…

La Cassazione torna a esprimersi sul perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma entro le ore 24.

IL CASO

Un cittadino nigeriano ricorre in appello dopo essersi visto rifiutate la protezione internazionale.
La Corte d’Appello di Bologna dichiara il ricorso inammissibile poiché notificato in via telematica (ex art. 16 comma 3 d.l. n. 179 del 2012) oltre le 21 dell’ultimo giorno utile e quindi perfezionato tardivamente il giorno successivo.

Il cittadino ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 c.p.c. e 16-septies, d.l. n. 179/2012, in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione.

L’idea è che:
– la Corte di Bologna non abbia interpretato la normativa in materia secondo una visione costituzionale,
– al ricorrente non sia stato quindi riconosciuto il diritto di sfruttare completamente, fino alle 24, l’ultimo giorno utile per la notifica,
– non sia stato considerando il limite orario delle 21 come un semplice elemento di tutela del riposo del destinatario della notifica, ma come un limite al mittente.

IL PERFEZIONAMENTO DELLE NOTIFICHE PER IL DESTINATARIO E IL MITTENTE

La Cassazione accetta il ricorso e con l’ordinanza n. 12052 del 22 giugno 2020 spiega che:

1) è incostituzionale la parte dell’art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014) in cui è indicato che la notifica eseguita telematicamente e la cui ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 è perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della ricevuta;

2) il limite delle ore 21 va a tutelare il riposto del destinatario, il quale, altrimenti, sarebbe costretto a controllare con costanza la propria casella mail anche in orario notturno, pertanto, è giustificabile che il perfezionamento della notifica sia differito alle 7 del giorno successivo;

3) Ciò però non significa che la stessa limitazione temporale ricada anche sul mittente, al quale verrebbe così impedito di sfruttare tutto il tempo a disposizione  fino alle 24.

 

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