Con l’ordinanza n. 8815 del 12 maggio 2020 la Corte di Cassazione, terza sez. civile, si è espressa sul valore delle firme digitali, la nullità della notificazione via PEC, la mancanza dell’attestazione di conformità.
Il caso oggetto dell’ordinanza riguarda due inquiline alle prese con delle infiltrazioni di umidità da un appartamento all’altro. La causa si è sviluppata tra ricorsi e controricorsi incentrati proprio sugli elementi citati qui sopra.
LE FIRME DIGITALI
La Cassazione ribadisce che le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse e sono equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Pertanto, sono riconosciute valide ed efficaci anche nel processo civile di cassazione, senza alcuna eccezione (Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536 – 01).
NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE VIA PEC
Un’eventuale nullità della notificazione viene sanata dal raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
La Cassazione spiega che l’irritualità della notificazione di un atto tramite PEC non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha portato alla conoscenza dell’atto e ha determinato il raggiungimento dello scopo legale.
La mancanza della sottoscrizione del difensore non comporta la nullità della copia dell’atto di citazione notificato al convenuto se da questa è possibile dedurre la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato.
Soprattutto, la copia non può essere considerata nulla se è possibile dedurre la provenienza dal procuratore abilitato anche in mancanza della firma del difensore.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ MANCANTE
La mancanza dell’attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale della procura alle liti allegata all’atto d’appello non rappresentano un limite.
Nel caso oggetto dell’ordinanza della Cassazione, l’attestazione di conformità era stata prodotta con l’iscrizione a ruolo e il deposito del fascicolo telematico, in un periodo in cui era ancora possibile il rilascio ex novo della procura, come indicato dall’art. 125 c.p.c., comma 2.
La ricorrente sosteneva che tale articolo non potesse applicarsi alla notifica via PEC, regolata da norme speciali.
In realtà, non vi è incompatibilità fra le regole della notificazione degli atti giudiziari a mezzo PEC e la possibilità di regolarizzare la procura alle liti nel termine stabilito dall’art. 125.
Vi consigliamo di approfondire leggendo il testo originale dell’ordinanza n. 8815.
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