L’orientamento della giurisprudenza in tema di validità delle fatture elettroniche ai fini del decreto ingiuntivo non è univoco, come abbiamo già avuto modo di parlare in altri articoli presenti in questo blog.
Vogliamo arricchire le informazioni a proposito portandovi un’altra ordinanza a favore della validità, ricordandovi che il nodo centrale della questione risiede nel contenuto degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 nei quali si indica che un decreto ingiuntivo è ammissibile se il ricorrente fornisce gli estratti delle scritture contabili a dimostrazione dell’esistenza del credito.
VALIDITÀ DELLE FATTURE ELETTRONICHE: IL CASO
Una società fa ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo e allega alcune fatture elettroniche in formato xml come prova del credito maturato.
Il Tribunale di Verona accoglie il ricorso e ingiunge al debitore di pagare le somme, maggiorate di interessi e spese, ritenendo che le fatture elettroniche in formato xml siano del tutto equivalenti all’estratto delle scritte contabili.
La motivazione si basa su due elementi:
– il Sistema d Interscambio «genera documenti informatici [ndr: le fatture elettroniche] autentici ed immodificabili, che non sono semplici ‘copie informatiche di documenti informatici’, bensì ‘duplicati informatici’ assolutamente indistinguibili dai loro originali»;
– le fatture elettroniche generate dal SdI sono obbligatorie in caso di vendita di beni prestazioni di servizi, e i soggetti emittenti sono esonerati dall’obbligo di annotare le fatture emesse in un registro apposito.
Di conseguenza, è «illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare». Ciò rende impraticabile la via della prova tramite l’estratto delle scritture contabile a favore delle fatture elettroniche.
E l’equipollenza delle fatture elettroniche all’estratto delle scritture contabili disattiva gli obblighi indicati dall’art. 634 co.2 c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.
[Fonte: Studio Fabbrani&Associati, Studio BTC]
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