Ottime notizie per coloro che ricorrono alle nuove competenze assegnate ai notai con la Riforma della giustizia Cartabia, per stipulare atti pubblici e scritture autenticate per quanto riguarda minori o persone inabilitate, interdette o che beneficiano dell’amministrazione di sostegno.
L’ufficio giudiziario, nel momento in cui riceve la comunicazione dell’autorizzazione che viene concessa dal notaio, secondo l’art.30 Dpr 11/2002 «non è tenuto a richiedere né il pagamento del contributo unificato né il versamento dell’importo forfettario».
Questo è quanto chiarito dal Ministero della Giustizia con una circolare del 2 maggio 2023, firmata da Giovanni Mimmo, Direttore Generale degli Affari Interni ed inviata ai tribunali, alle Corti d’Appello e alla Cassazione. Invece, l’impugnazione delle autorizzazioni notarili è soggetta al pagamento del contributo unificato per i procedimenti in camera di consiglio.
Presupposto necessario per far sorgere l’obbligo di sostenere le spese degli atti processuali è l’instaurazione di un processo di fronte all’autorità giudiziaria. L’autorizzazione del notaio, specifica la circolare, «non configura un provvedimento di natura giurisdizionale», e dunque non è sottoposta al contributo unificato. Per le stesse ragioni «non si ritiene esigibile l’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo Testo Unico».
Siamo di fronte ad una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria «talché l’interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice». Nonostante la natura delle nuove competenze comprenda funzioni della giurisdizione volontaria, «poiché il notaio-pubblico ufficiale riceva tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di un provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso, in radice, che l’attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale».
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In tal senso, viene deposta anche l’assenza di prescrizioni particolari per quanto riguarda la forma della richiesta che dovrà essere presentata al notaio e l’assenza analoga di indicazioni, per quanto riguarda il contenuto e la forma dell’autorizzazione notarile.
Oltre a questo, si denota anche l’assenza di criteri distributivi della competenza territoriale: dunque, il notaio rogante potrà essere scelto dalle parti su tutto il territorio nazionale e liberamente. In tal senso osserviamo anche la «non secondaria circostanza» che l’autorizzazione possa essere utilizzata soltanto dal notaio che ha deciso di emetterla, circostanza differenza dal provvedimento giurisdizionale, che può essere utilizzato di fronte a qualsiasi notaio.
Nella circolare si precisa, per quanto concerne il sistema impugnatorio, che il legislatore assoggetta l’autorizzazione del notaio al regime di impugnazione dell’autorizzazione che viene concessa dal giudice. Tale impugnazione dovrà «ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. B), Dpr n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’art. 13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge».
Per concludere, «in mancanza di espressa esenzione» si è tenuti al pagamento delle anticipazioni forfettarie, come previsto dall’art.30 Dpr 11/2002.
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