Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 219 del 27 maggio 2024, ha stabilito che ospitare la sede di uno studio legale presso un’associazione di categoria è una violazione dell’art. 37 del Codice Deontologico Forense. Tale pratica, secondo il CNF, danneggia l’immagine della classe forense, creando un potenziale conflitto di interesse e possibilità di accaparramento della clientela, anche se non vi siano vantaggi economici diretti. Nel caso esaminato, uno studio legale condivideva la sede con un’associazione operante nel risarcimento danni da circolazione stradale, e il CNF ha ritenuto appropriata la sanzione disciplinare della censura.
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