30 Settembre 2025 - AVVOCATURA | Camere civili

UNCC contro l’emendamento Rastrelli: “Così si colpisce il diritto di difesa”

Il presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, Alberto Del Noce, boccia la proposta di modifica n. 1.200 al DDL Zanettin: “L’avvocato non è un giudice, limitarne la libertà argomentativa significa snaturare la funzione difensiva e comprimere i diritti dei cittadini”

Roma – L’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) prende posizione con fermezza contro la proposta di modifica n. 1.200 al DDL Zanettin, presentata dall’on. Rastrelli. Secondo il presidente Avv. Alberto Del Noce, l’emendamento rischia di stravolgere la ratio originaria del disegno di legge, che puntava a chiarire i confini della responsabilità professionale dell’avvocato, limitandola a dolo e colpa grave ed escludendo l’attività interpretativa delle norme.

“Avvocato e giudice hanno ruoli diversi”

La contestata definizione di “colpa grave” riprende infatti la disciplina prevista per la responsabilità dei magistrati, includendo l’inosservanza manifesta della legge e la valutazione di fatti “incontrovertibilmente” provati. Ma, avverte Del Noce, si tratta di un parallelo improprio:

«Il giudice decide, l’avvocato difende. Assimilare i due ruoli significa limitare la libertà di contestazione del difensore e minare il diritto costituzionale di difesa», ha dichiarato il presidente UNCC.

I rischi concreti

Secondo l’UNCC, l’emendamento introduce parametri elastici e indeterminati, che potrebbero trasformare ogni argomentazione “inconferente” in fonte di responsabilità civile. Un rischio che avrebbe conseguenze pesanti:

  • favorirebbe una “difesa conformista”, appiattita sulle giurisprudenze consolidate;
  • frenerebbe l’evoluzione del diritto vivente;
  • spianerebbe la strada a sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale, riducendo il valore aggiunto dell’avvocato umano.

L’estensione ai notai

L’UNCC critica anche l’ipotesi di estendere la disciplina ai notai. «Due funzioni incomparabili – chiarisce Del Noce –: l’avvocato trova legittimazione nell’art. 24 della Costituzione, a presidio del diritto di difesa; il notaio nell’art. 97, quale pubblico ufficiale garante della certezza degli atti. Assimilarne i regimi di responsabilità sarebbe un errore concettuale e normativo».

La richiesta al Parlamento

Per l’Unione Nazionale delle Camere Civili, il DDL Zanettin deve essere approvato nella sua formulazione originaria:

«Non è un privilegio di categoria – conclude Del Noce – ma una garanzia per i cittadini: senza un avvocato libero di difendere senza timori, il giusto processo rischia di ridursi a mera formalità».

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