È stato risolto il caso dei “troppi punti esclamativi”: la vicenda riguarda il caso di un avvocato coinvolto in un procedimento disciplinare poiché aveva abusato della «punteggiatura con evidente enfasi».
Con sentenza n. 286/2023, la massima istituzione dell’avvocatura aveva stabilito che il difensore non doveva utilizzare espressioni sconvenienti o offensive nei confronti dei propri colleghi, di magistrati, controparti e terzi, così come stabilito dall’art. 52 cdf. Tuttavia, tale intento denigratorio non può essere dedotto dall’enfasi messa nella punteggiatura.
Tutto ha avuto inizio nel momento in cui un avvocato si è sentito offeso a causa di una frase presente all’interno della comparsa di costituzione e risposta in un giudizio nel Tribunale di Bolzano:
«Non può essere taciuto al Tribunale che la controparte era stata da due avvocati (uno quali verosimilmente aveva riconosciuto l’infondatezza della pretesa) prima di trovare un collega che ha instaurato un’azione da 3.000.0000 di euro (!!!)».
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A seguito del dibattimento, il Consiglio distrettuale di disciplina ha ritenuto che un’espressione del genere valutasse negativamente l’operato del collega, contestando dunque la violazione dell’art. 42 del Codice deontologico forense, che vieta espressamente apprezzamenti denigratori verso colleghi.
L’imputato ha impugnato la decisione, esponendo tre motivi di ricorso. Per prima cosa, è stata contestata l’interpretazione soggettiva che è stata attribuita alla frase, poiché il suo intento era informare il giudice che la controparte, prima di conferire l’incarico al difensore, si era rivolta a due avvocati.
Inoltre, ha contestato l’applicazione dell’art. 42 cdf e la mancanza di una prova decisiva.
Il CNF ha infine accolto il ricorso: la frase incriminata, infatti, non conteneva alcun apprezzamento negativo. Per il Consiglio l’avvocato non ha manifestato intenzioni di denigrazione dell’operato del collega: aveva solo evidenziato con molta enfasi la temerarietà della causa.
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