Niente più compensazioni tra annualità diverse per i crediti formativi degli avvocati. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con il Parere n. 10 del 13 marzo 2025, pubblicato lo scorso 27 maggio, rispondendo a un quesito avanzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
Il CNF ha chiarito che la possibilità di compensare i crediti tra un anno e l’altro era stata introdotta in via del tutto straordinaria nel periodo emergenziale legato al Covid-19, con la delibera n. 168 del 20 marzo 2020. Allora, per far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia, era stato ridotto il numero minimo di crediti richiesti e consentita la compensazione con crediti maturati nel triennio precedente o successivo.
Il quesito presentato da Reggio Emilia chiedeva se tale deroga fosse rimasta applicabile anche successivamente, in virtù del passaggio a una valutazione annuale degli obblighi formativi. La risposta del CNF è stata netta: dal 2022 in poi le delibere non hanno più riprodotto le deroghe concesse nel 2020 e, in assenza di nuove disposizioni specifiche, non è ammessa alcuna compensazione.
Viene così confermata l’impossibilità di utilizzare i crediti formativi in eccesso di un anno per colmare eventuali carenze di altri anni, ristabilendo il principio della valutazione triennale ordinaria, salvo eventuali future deroghe esplicitamente deliberate.
Il CNF ha inoltre richiamato il proprio precedente orientamento (Parere n. 35/2024), ribadendo che ogni deroga al regolamento vigente deve essere prevista in modo esplicito e motivato, come avvenne appunto nel contesto emergenziale del 2020.
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