La Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale che regolerà le prossime elezioni politiche, previste nel 2027. Il governo l’ha battezzata Stabilicum, nome che richiama l’obiettivo dichiarato del testo: evitare le fasi di incertezza post-elettorale che hanno caratterizzato diverse legislature italiane e permettere la rapida formazione di un governo sorretto da una maggioranza solida. Le opposizioni, con intento critico, la chiamano invece Melonellum.
Il sistema si fonda su un impianto proporzionale: i seggi parlamentari vengono distribuiti tra partiti e liste in proporzione ai voti ottenuti. L’elemento che differenzia lo Stabilicum da un proporzionale puro, però, è un premio di maggioranza di entità rilevante. Alla coalizione che supera il 42% dei voti sia alla Camera sia al Senato viene assegnato un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori, con un tetto massimo di 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200. In termini percentuali, una coalizione che raggiunge la soglia del 42% può quindi ottenere una maggioranza parlamentare compresa tra il 52% e il 55% alla Camera e tra il 52% e il 56,5% al Senato — percentuali che potrebbero risultare anche leggermente più alte, dato che il calcolo non tiene conto dei seggi assegnati nella circoscrizione Estero. È inoltre prevista una soglia di sbarramento: restano esclusi dal parlamento i partiti che non raggiungono il 3% dei voti e le coalizioni che non arrivano al 10%.
Il meccanismo del premio, calibrato su una soglia raggiungibile ma non scontata, è pensato per incentivare la formazione di coalizioni ampie prima del voto, piuttosto che alleanze di governo negoziate dopo le elezioni. Se invece nessuna coalizione dovesse superare il 42% dei voti in entrambi i rami del parlamento, il sistema resterebbe un proporzionale puro, senza premio: una configurazione che ricorda da vicino il sistema adottato nella cosiddetta Prima Repubblica, tra il 1948 e il 1992, quando i partiti si presentavano divisi alle elezioni e le maggioranze di governo nascevano da accordi politici successivi al voto. Proprio per questo, osservatori e commentatori hanno segnalato il rischio opposto a quello dichiarato dal governo: in assenza di una coalizione sopra soglia, la legge potrebbe produrre instabilità anziché la stabilità promessa dal suo stesso nome.
Un nodo giuridico rilevante riguarda le modalità di assegnazione del premio, calcolato sulla base di un unico listone nazionale che le coalizioni compongono prima delle elezioni. Questo meccanismo ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, in particolare per l’elezione del Senato: l’articolo 57 della Costituzione stabilisce infatti che il Senato debba essere eletto su base regionale, mentre il premio nazionale previsto dallo Stabilicum prescinde dall’esito del voto nelle singole regioni, tenendo conto soltanto del risultato complessivo a livello nazionale. Non è escluso che il tema venga sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, come già accaduto per precedenti leggi elettorali italiane (il “Porcellum” e l’”Italicum” furono entrambi in parte dichiarati incostituzionali dalla Consulta).
La seconda novità di rilievo introdotta dal testo riguarda il voto di preferenza, assente nelle due leggi elettorali precedenti (il “Rosatellum”, in vigore dal 2017). Per ciascun collegio elettorale, ogni partito presenterà una lista di sei candidati, e gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze, nel rispetto di un vincolo di alternanza di genere: tra i nominativi scelti dovrà comparire almeno una donna e almeno un uomo. Non tutti i seggi, tuttavia, saranno assegnati sulla base delle preferenze: sopra i sei nomi in lista, la scheda elettorale riporterà un “capolista bloccato”, figura che non compete per le preferenze ma viene eletta automaticamente per prima, qualora il partito raggiunga un numero di voti sufficiente.
Per gli elettori e per i partiti, il risultato pratico è un sistema ibrido: una parte della rappresentanza resta nelle mani delle segreterie di partito attraverso il capolista bloccato, mentre un’altra parte torna, dopo anni di liste interamente bloccate, nella disponibilità diretta dell’elettore.
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