Gli emendamenti presentati il 16 giugno scorso al DDL sulla riforma del processo civile sono stati accompagnati da un relazione tecnica che evidenzia alcuni incentivi fiscali per gli avvocati e in caso di ricorso alla mediazione.
Il DDL di riferimento è l’AS (Atto Senato) 1662, firmato dal ex-guardasigilli Bonafede e ancora all’esame della commissione Giustizia del Senato.
LA MEDIAZIONE E GLI INCENTIVI FISCALI PER GLI AVVOCATI
La novità principale è contenuta nell’art. 2, nella nuova lettera a) proposta dagli emendamenti e relativa proprio alle ADR. Vengono elencati tutti gli incentivi fiscali che verranno rivisti e semplificati per incentivare le parti a scegliere la mediazione.
Gli incentivi fiscali previsti sono:
1) Ampliamento dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro (ex art. 17, comma 3, D.Lgs. 28/2010), per un costo pari a 6 milioni l’anno.
2) Aumento da 500 a 600 euro del limite massimo per il credito di imposta (ex art. 20, D.Lgs 28/2010) ed estensione dello stesso ai compensi pagati agli avvocati, evenienza era fin qui solo alla remunerazione pagata all’organismo di mediazione. Il tutto per un costo di 47,6 milioni di euro l’anno.
Le risorse per coprire tali costi verranno dal Fondo per interventi strutturali di politica economica (Dl 282/2004), dal Fondo del Mef per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione (ex art. 1, comma 200, legge 190/2014), dal Fondo speciale legato al programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire”.
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