21 Dicembre 2021

Spese università sono ordinarie, sentenza Cassazione

Tali spese, per uno studente universitario non sono eccezionali o imprevedibili: al contrario, sono quantificabili in anticipo

Cassazione: le spese dell’università dei figli sono prevedibili e quindi ordinarie

Con l’ordinanza n. 34100/2021 la Cassazione si esprime nei confronti delle spese universitarie. Queste ultime si identificano come ordinarie in quanto sono prevedibili e quantificabili in anticipo. Pertanto, mancano i requisiti di imponderabilità e imprevedibilità e non possono qualificarsi come straordinarie.

Quote universitarie: straordinarie oppure ordinarie? Ecco le caratteristiche distintive della giurisprudenza

Se le spese universitarie si riconoscono come ordinarie, quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono e le definiscono tali? Come detto, le spese ordinarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo, come accade appunto per i pagamenti universitari.

Invece, per quanto riguarda le spese straordinarie, esse sono tali per:

  • Rilevanza;
  • Imprevedibilità;
  • Imponderabilità.

Inoltre, esse esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Dunque, tali spese non sono incluse nell’assegno di mantenimento.

 

 

A tal proposito, la giurisprudenza fa distinzione tra:

a) Esborsi per soddisfare i bisogni ordinari del figlio. Questi hanno come caratteristiche la certezza e la prevedibilità, anche a distanza di tempo. Tali spese sono integrative dell’assegno di mantenimento. Inoltre, si fondano sul titolo giudiziale che contiene la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento. Infine, per la loro refusione è sufficiente l’allegazione.

b) Spese straordinarie in senso stretto. Esse sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare. Inoltre, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento. Infine, per la loro azionabilità occorre l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento. Infatti, non è sufficiente il titolo giudiziale.

Pertanto, nel caso di specie il giudice di merito sbaglia nel:

“escludere puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.

Quali sono le spese ordinarie dei genitori per i figli? Sentenza Cassazione

In via sostanziale, per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre distinguere tra:

a) Esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio. Si sa che questi saranno certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno lunghi. A questi si integra l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice; oppure, consensualmente determinato dai genitori. Inoltre, si possono azionare in forza del titolo originario di condanna, che si adotta in materia di esercizio della responsabilità in sede di:

  • Separazione;
  • Scioglimento;
  • Cessazione degli effetti civili;
  • Annullamento;
  • Nullità del matrimonio (ovvero, all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa un’allegazione che consenta, con operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità);

b) Spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare. Esse sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento. Inoltre, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento. In esso convergono: il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio; la proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.

La sentenza della Corte di Cassazione in merito all’ordinarietà delle spese universitarie dei figli

Dunque, la Corte di Cassazione interviene con l’ordinanza in commento sul tema delle spese straordinarie. Con essa ribadisce la necessità di distinguere tra gli esborsi relativi alle necessità ordinarie dei figli e le spese straordinarie in senso stretto.

Mentre i primi esulano dall’importo dell’assegno ordinario di mantenimento, i secondi sono esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti. Essi si concordano con l’altro genitore e richiedono, per la loro azionabilità, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.

Nel caso in questione, il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia considerato come spese straordinarie le tasse universitarie, le rette e i libri di testo. Tali spese, per uno studente universitario non sono eccezionali o imprevedibili: al contrario, quantificabili in anticipo.

Di conseguenza, la Corte ritiene fondata la censura.

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