Prosegue il confronto tra i Consigli degli Ordini forensi e il Consiglio nazionale forense in materia di formazione specialistica degli avvocati. Con una recente istanza, il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha sottoposto al CNF tre quesiti riguardanti la disciplina sul mantenimento del titolo di avvocato specialista, chiedendo chiarimenti sulle modalità di frequenza dei corsi di alta formazione, sulla possibilità di alternare formazione e incarichi professionali ai fini del rinnovo e sugli obblighi informativi verso i clienti.
Il CNF ha risposto con il parere n. 29 del 23 maggio 2025, fornendo indicazioni puntuali che confermano, da un lato, la rigidità della normativa vigente e, dall’altro, la necessità per gli Ordini di adeguarsi alle previsioni regolamentari già stabilite.
Definizione di corsi e scuole di alta formazione: nessuna deroga possibile
Sul primo punto, il Consiglio fiorentino chiedeva di chiarire quali corsi di alta formazione fossero effettivamente validi per il mantenimento del titolo. Il CNF ha confermato che valgono esclusivamente quelli organizzati dal CNF, dai Consigli dell’Ordine o dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati, approvate ai sensi del D.M. 144/2015, come modificato dal D.M. 163/2020.
Per il mantenimento del titolo di specialista è necessario acquisire almeno 75 crediti nel triennio, e non meno di 25 per anno, attraverso partecipazione a corsi, convegni e seminari nello specifico settore di specializzazione.
Formazione e incarichi professionali: impossibile alternare annualmente
Quanto al secondo quesito — la possibilità di alternare annualmente, ai fini della permanenza del titolo, corsi di alta formazione e trattazione di incarichi professionali qualificanti — il CNF ha chiarito che l’attuale normativa non consente alcuna deroga interpretativa rispetto a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del D.M. 144/2015. La normativa prevede un criterio cumulativo e non alternativo tra formazione e incarichi. In assenza di una modifica regolamentare, pertanto, resta obbligatoria la partecipazione continuativa ai corsi previsti.
Obbligo di informativa ai clienti: confermato come adempimento deontologico
Infine, in merito alla terza questione sull’obbligo, per l’avvocato, di dichiarare esplicitamente di aver fornito ai propri clienti l’informativa scritta sul trattamento dei dati personali, il CNF ha confermato la necessità di questo adempimento. Nonostante la richiesta di anonimizzazione dei dati riportati nella documentazione per il mantenimento del titolo, l’avvocato resta tenuto a rispettare il Regolamento UE 679/2016 e gli obblighi deontologici connessi. La dichiarazione di aver fornito l’informativa, quindi, rappresenta una logica e doverosa conseguenza di quanto imposto dalla normativa europea e nazionale.
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